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direttiva

Direttiva 2004/94

Direttiva 2004/94/CE della Commissione, del 15 settembre 2004, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativamente all'allegato IX(Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32004L0094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2004/94/CE della Commissione modifica la direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici inserendo nell’allegato IX l’elenco dei metodi alternativi convalidati alla sperimentazione animale. L’obiettivo è chiarire, per i metodi alternativi validati dall’ECVAM e non già presenti nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE, se essi sostituiscano totalmente o parzialmente la sperimentazione animale. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 21 settembre 2004 e comunicarne la trasposizione alla Commissione.

Modifica dell’allegato IX della direttiva 76/768/CEE per istituire l’elenco dei metodi alternativi convalidati alla sperimentazione animale in ambito cosmetico.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire le modifiche nell’ordinamento interno, e riguarda la disciplina dei prodotti cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE. L’intervento concerne in particolare l’elenco dei metodi alternativi alla sperimentazione animale convalidati dall’ECVAM e utilizzabili ai fini della direttiva cosmetici; il testo specifica che, allo stato, non risultano metodi alternativi convalidati diversi da quelli già elencati nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE. Il testo è rilevante ai fini del SEE.

Direttiva 2004/94/CE: metodi alternativi alla sperimentazione animale nei cosmetici

La direttiva interviene sulla direttiva 76/768/CEE in materia di prodotti cosmetici, con l’obiettivo di precisare nell’allegato IX l’elenco dei metodi alternativi alla sperimentazione animale convalidati dall’ECVAM. Il considerando evidenzia che l’elenco serve a distinguere i metodi alternativi non già contemplati nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE e che, poiché la sperimentazione animale non può ancora essere completamente sostituita, occorre indicare se ciascun metodo consenta una sostituzione totale o parziale.

Finalità e contesto normativo

La direttiva si colloca nel quadro dell’armonizzazione della disciplina europea sui prodotti cosmetici e risponde all’esigenza di aggiornare la direttiva 76/768/CEE alla luce dei metodi alternativi validati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM), organismo del Centro comune di ricerca. Il testo sottolinea che, allo stato, non esistono metodi alternativi convalidati dall’ECVAM diversi da quelli già elencati nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE.

Modifica dell’allegato IX della direttiva 76/768/CEE

L’articolo 1 dispone l’inserimento nell’allegato IX della direttiva cosmetici del testo allegato alla direttiva 2004/94/CE. L’allegato IX è intitolato "Elenco dei metodi convalidati alternativi alla sperimentazione animale" e contiene la base per registrare i metodi alternativi ritenuti conformi ai requisiti della direttiva.

L’allegato precisa che:

  • vi rientrano i metodi alternativi convalidati dall’ECVAM del Centro comune di ricerca;
  • i metodi devono poter rispondere ai requisiti della direttiva;
  • devono trattarsi di metodi non già elencati nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE;
  • per ciascun metodo va indicato se la sostituzione della sperimentazione animale è totale o parziale.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L’articolo 2 contiene le disposizioni tipiche di trasposizione di una direttiva. Gli Stati membri devono adottare entro il 21 settembre 2004 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Si tratta dunque di un obbligo di risultato, lasciando agli ordinamenti nazionali la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.

Sono inoltre previsti specifici obblighi di cooperazione con la Commissione:

  • trasmissione immediata del testo delle disposizioni di recepimento;
  • invio di una tabella di corrispondenza tra le norme nazionali e la direttiva;
  • comunicazione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Riferimento alla direttiva negli atti nazionali

Sempre l’articolo 2, paragrafo 2, consente agli Stati membri di scegliere le modalità del rinvio alla direttiva nei propri atti di recepimento. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, ma la forma concreta del riferimento è rimessa alla discrezionalità statale.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che la direttiva è rivolta agli Stati membri.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori del settore cosmetico, la direttiva è rilevante perché consolida, a livello di allegato tecnico, l’elenco dei metodi alternativi alla sperimentazione animale riconosciuti ai fini della normativa europea sui cosmetici. Per gli Stati membri, l’effetto principale è l’obbligo di aggiornare tempestivamente la normativa interna, assicurando coerenza tra disciplina nazionale e nuovo allegato IX della direttiva 76/768/CEE.

Disposizioni principali

Inserimento dell’allegato IX nella direttiva cosmetici

L’articolo 1 dispone che il testo allegato alla direttiva sia inserito nell’allegato IX della direttiva 76/768/CEE, introducendo un elenco dei metodi alternativi convalidati alla sperimentazione animale.

Contenuto dell’allegato IX

L’allegato IX elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono soddisfare i requisiti della direttiva e che non sono già elencati nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE. L’allegato prevede inoltre l’indicazione, per ciascun metodo, se la sostituzione della sperimentazione animale è totale o parziale.

Recepimento nazionale e obblighi di comunicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 21 settembre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Essi devono trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate, insieme a una tabella di corrispondenza, e comunicare il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Riferimento alla direttiva negli atti nazionali

L’articolo 2, paragrafo 2, stabilisce che gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla presente direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticibenessere animalearmonizzazione del mercato internoricerca e sperimentazione

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