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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03384/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per il recupero di maggiori redditi da partecipazione riferiti all’anno d’imposta 2006, notificato ai soci di una società di persone già cancellata dal registro delle imprese in data 24/01/2011. I soci avevano impugnato l’atto e la CTP aveva accolto i ricorsi ritenendo nullo l’avviso perché emesso e notificato dopo l’estinzione della società. La CTR delle Marche aveva confermato tale decisione. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, comma 2, 2312 e 2909 c.c., dell’art. 65, comma 4, del d.P.R. 600/1973 e dell’art. 5 TUIR, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto illegittima la notifica dell’avviso ai soci e negato la successione nei rapporti fiscali della società estinta.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese determina, nel processo tributario, un fenomeno successorio: i rapporti obbligatori non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali rispondono secondo il regime proprio dei debiti sociali. Ne consegue che l’atto impositivo notificato dopo l’estinzione della società è nullo se indirizzato alla società, ma è valido se notificato ai soci quali successori ex lege. La statuizione della CTR, che aveva escluso l’estensione degli effetti successori alle posizioni non ancora definite al momento della cancellazione, è stata ritenuta erronea perché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sui tributi ancora in accertamento. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2495, comma 2, c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese produce effetti successori nei rapporti pendenti, che si trasferiscono ai soci.

  • art. 2312 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2495 c.c. per il regime dell'estinzione della società e dei rapporti residui verso i soci.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, in relazione alla pretesa efficacia delle decisioni sul rapporto tributario.

  • art. 65, comma 4, d.P.R. 600/1973

    Utilizzato in via analogica per affermare la validità della notifica ai successori dopo l'estinzione della società, analogamente a quanto avviene per la morte del debitore.

  • art. 5 TUIR

    Richiamato per la disciplina della imputazione per trasparenza dei redditi ai soci.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • L'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese non elimina i rapporti obbligatori pendenti, ma determina un fenomeno successorio in capo ai soci, che subentrano nelle posizioni debitorie non definite.
  • In materia tributaria, l'avviso di accertamento relativo a imposte riferite a un periodo anteriore alla cancellazione della società può essere validamente notificato direttamente ai soci successori, anche se l'atto è emesso dopo l'estinzione dell'ente.
  • La notificazione dell'atto impositivo alla società già estinta è inefficace nei confronti dell'ente, ma non comporta nullità derivata dell'atto notificato ai soci, quando costoro sono i soggetti passivi subentrati nel rapporto fiscale.
  • I tributi ancora in accertamento rientrano tra i rapporti non definiti che si trasferiscono ai soci della società cancellata, senza che sia necessario che l'accertamento fosse già stato notificato prima dell'estinzione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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