Ordinanza n. 481/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, • del provvedimento di diniego comunicato con atto prot. n. 56833 del 17/10/2025 (allegato 5), con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rigettato la domanda di riconoscimento della qualifica professionale acquisita presso l'Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures (Romania) e presentata dal prof. Marco Romano, ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di docente su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado, nella parte in cui - in assenza di una valutazione sostanziale e comparativa - ha ritenuto il titolo conseguito in Romania inidoneo al riconoscimento; • nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi incluso il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca, trasmesso con nota prot. DGINTCO n. 12486 del 20 agosto 2024 e acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con prot. DGOSV n. 35917 del 20 agosto 2024. Per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente al riesame della pratica, con riconoscimento in Italia del percorso professionale e formativo dichiarato ai fini dell'abilitazione all'insegnamento su posto di sostegno. In via subordinata, del diritto del ricorrente alla valutazione del percorso professionale e formativo ai fini del medesimo insegnamento, con previsione di idonee misure compensative, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della Direttiva 2005/36/CE e dell'art. 22 del D.Lgs. n. 206/2007 (prova attitudinale e/o tirocinio di adattamento), in luogo del rigetto in toto della domanda. E per la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a riesaminare tempestivamente la pratica presentata dal ricorrente, pronunciandosi nuovamente sulla domanda di riconoscimento, previa eventuale individuazione di misure compensative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della qualifica professionale conseguita presso un'università rumena ai fini dell'abilitazione all'insegnamento su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado, unitamente al parere ministeriale negativo presupposto
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rigettato la domanda di riconoscimento della qualifica professionale acquisita in Romania ai fini dell'abilitazione all'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di primo grado. Ha dedotto, in particolare, l'assenza di una valutazione sostanziale e comparativa del percorso formativo e professionale compiuto, chiedendo il riesame della pratica e il riconoscimento del titolo. In via subordinata, ha chiesto che le eventuali differenze rispetto alla formazione prevista dall'ordinamento italiano fossero colmate mediante misure compensative, quali prova attitudinale e/o tirocinio di adattamento, ai sensi della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. 206/2007, anziché mediante il rigetto integrale della domanda. È stata inoltre proposta domanda cautelare, rappresentando il rischio che il diniego determinasse la risoluzione del contratto individuale di lavoro in essere.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti del diniego fino alla scadenza del contratto di lavoro. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato, a un primo e sommario esame, che l'Amministrazione non sembra avere adeguatamente valutato la documentazione prodotta e l'esperienza professionale maturata dal ricorrente nel settore. Ha inoltre ritenuto che le differenze tra la formazione complessivamente conseguita e quella prevista dall'ordinamento italiano possano essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative. Quanto al periculum in mora, ha considerato che il rigetto è suscettibile di determinare la risoluzione del contratto individuale di lavoro in essere. La fissazione dell'udienza di merito è stata subordinata alla manifestazione di interesse della parte ricorrente, da effettuarsi con separato avviso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Richiamato dal ricorrente quale fondamento della possibilità di subordinare il riconoscimento della qualifica professionale a misure compensative in presenza di differenze formative.
art. 22 d.lgs. 206/2007
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova attitudinale e al tirocinio di adattamento quali possibili misure compensative.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro presenta un fumus di illegittimità quando l'Amministrazione non abbia adeguatamente valutato, in modo sostanziale e comparativo, la documentazione prodotta dall'interessato e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Le differenze tra la formazione professionale conseguita nello Stato di origine e quella richiesta dall'ordinamento italiano non impongono necessariamente il rigetto integrale della domanda, potendo essere colmate mediante adeguate misure compensative, quali prova attitudinale o tirocinio di adattamento.
- Sussiste il periculum in mora quando il diniego di riconoscimento della qualifica professionale sia idoneo a determinare la risoluzione del contratto di lavoro già in essere; in tal caso può essere disposta la sospensione degli effetti del provvedimento fino alla scadenza del contratto.
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