Cassazione Civile, Ordinanza n. 23207/2025 del 13/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia all'istanza di correzione di errore materiale e ha dichiarato estinto il relativo procedimento. Non vi è stata decisione sul merito della correzione né pronuncia sulle spese nel presente procedimento incidentale, essendo venuto meno l'oggetto dell'incidente processuale.
Esito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La pronuncia riguarda esclusivamente un procedimento incidentale di correzione di errore materiale relativo a un precedente decreto della Corte di cassazione che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio e regolato le spese. La curatela fallimentare aveva promosso l'istanza di correzione ai sensi dell'art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., chiedendo la rettifica del decreto del 5 ottobre 2023 n. 28109/2023, ma successivamente, con atto del 30 maggio 2015 indicato nel testo, ha rinunciato alla stessa istanza dichiarando di essersi avveduta di aver errato nel ritenere di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il procedimento è quindi rimasto privo di oggetto per rinuncia della parte istante.
Norme richiamate
art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
è indicato come base procedurale dell'istanza di correzione di errore materiale; la rinuncia all'istanza comporta l'estinzione del procedimento incidentale.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione di errore materiale, la rinuncia all'istanza determina l'estinzione del procedimento, venendo meno l'oggetto della domanda incidentale.
- Quando la parte istante si avvede dell'erroneità del presupposto su cui aveva fondato la richiesta, può rinunciare all'istanza, con conseguente chiusura del procedimento senza statuizione di merito.
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