Sentenza n. 3683/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento l’e/o la dichiarazione di nullità, previa sospensione dell’efficacia nei limiti dell’interesse dei seguenti atti e relativi allegati: 1. «verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici» del 26 settembre 2024, con cui la Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici, nominata per il concorso pubblico, per esami e titoli, a 1.887 posti per allievo agente della Polizia di Stato, riservato a VFP1 e VFP4, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza dell’11 aprile 2024 (pubblicato sul portale unico del reclutamento), ha giudicato il ricorrente «non idoneo», escludendo lo stesso dall’anzidetto concorso; 2. nota del Servizio operativo centrale di sanità della Direzione centrale di sanità del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno prot. n. 3645 del 4 novembre 2024, di riscontro dell’istanza d’accesso presentata dal ricorrente, e relativi allegati (mod. A/AUS del Modulario I.-P.S.-426 del 26 settembre 2024; «verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici» del 26 settembre 2024; P.S.-Inventory del 25 settembre 2024; valutazione psicopatologica del 26 settembre 2024; BHS-Beck Hopelessness Scale – questionario, foglio di risposta, profilo grafico – del 25 settembre 2024; MMPI 2RF – questionario, foglio di risposta, profilo grafico – del 25 settembre 2024; esami di laboratorio e tossicologici del 26 settembre 2024; esito prova handgrip del 26 settembre 2024; scheda di valutazione corporea X-contact 356 del 26 settembre 2024; dichiarazione di conoscenza dell’art. 13, comma 6, del bando del 26 settembre 2024; informazione relativa al trattamento dei dati personali resa nota il 26 settembre 2024; certificati, referti e cartelle relativi a esami eseguiti dal ricorrente al fine di partecipare al concorso, etc.), nella parte in cui determinano o rilevano l’inidoneità del ricorrente; 3. decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza dell’8 agosto 2024 di nomina della Commissione per l’accertamento dell’idoneità fisica e psichica dei candidati; 4. decreto del 6 novembre 2024 del Direttore centrale della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del suddetto «concorso pubblico, per esami e titoli, a 1.887 posti per allievo agente della Polizia di Stato», indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza dell’11 aprile 2024, del relativo avviso di pubblicazione e degli ulteriori atti di ammissione al corso/assunzione, di assegnazione della sede, contratti di lavoro, etc., eventualmente adottati o sottoscritti; 5. ove occorra: − decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza dell’11 aprile 2024 (pubblicato sul portale del reclutamento), con cui è stato indetto il «concorso pubblico, per esami e titoli, a 1.887 posti per allievo agente della Polizia di Stato, riservato, ai sensi dell’articolo 703 del codice dell’ordinamento militare, ai cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, si trovino in una delle seguenti condizioni: a) volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno 6 mesi continuativi o in rafferma annuale; b) volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in congedo al termine della naturale scadenza della ferma annuale; c) volontario in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo» e relativo bando; − nota del Ministero dell’Interno-Dip. P.S. DAGEP 333CON Servizio concorsi prot. 0023607 dell’8 agosto 2024 recante «modalità per l’accertamento dei requisiti psicofisici del concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di 1.887 allievi agenti della polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo»; − decreto del Ministero dell’Interno 30 giugno 2003, n. 198 («Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli» e allegata tabella 1; − decreto del Ministero dell’Interno 9 settembre 2022, n. 168 («Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale»); − decreto del Ministero dell’Interno del 22 febbraio 2006 («Modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo»); 6. ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo (ivi inclusi, ove occorra: la nota del Ministero dell’Interno-Dip P.S. DAGEP 333CON Servizio concorsi prot. 0030197 del 13 novembre 2024 di riscontro dell’istanza d’accesso presentata dal ricorrente e relativi allegati; ogni provvedimento, atto o verbale che abbia determinato o concorso a determinare il giudizio di inidoneità formulato nei confronti del ricorrente); nonché per la condanna delle pp.AA. intimate: ad ammettere il ricorrente alle successive prove/fasi del concorso indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza dell’11 aprile 2024; ad inserire il nominativo del ricorrente nella graduatoria finale di merito del concorso medesimo; a dichiarare il ricorrente vincitore del concorso di cui è causa; ad ammettere il ricorrente al corso di formazione previsto dal bando del concorso di cui è causa e ad ogni successiva fase di formazione e/o di immissione in ruolo e/o di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica e conseguente esclusione dal concorso per 1.887 allievi agenti della Polizia di Stato, motivata dal riferito pregresso abuso di alcool
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, partecipante al concorso riservato ai VFP1 e VFP4, era stato giudicato non idoneo dalla Commissione medica per «riferito pregresso abuso di alcool», ai sensi dell’art. 3, comma 2, e del punto 9 della tabella 1 allegata al d.m. n. 198/2003. L’amministrazione aveva fondato la valutazione essenzialmente sul racconto spontaneo di un incidente stradale del 2021, nel quale era stato rilevato un tasso alcolemico di 1,2 g/L. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost., dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 13 del bando, nonché difetto di istruttoria e motivazione, erronea presupposizione, travisamento, sviamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e contraddittorietà, evidenziando che non erano state rilevate psicopatologie attuali o pregresse e che il giudizio non era adeguatamente motivato. Con il secondo motivo deduceva violazione della disciplina sui requisiti psico-fisici e del bando, difetto assoluto di attribuzione, incompetenza, difetto di istruttoria e motivazione, erronea presupposizione, travisamento, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento, violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità e tassatività delle cause di esclusione. In particolare, sosteneva che la Commissione avesse introdotto una causa di esclusione non prevista, equiparando un singolo episodio di ebbrezza a un abuso patologico di alcool e valutando profili morali e di condotta estranei alla propria competenza. In via subordinata chiedeva la declaratoria di illegittimità degli atti regolamentari e amministrativi generali applicati. L’amministrazione sosteneva il carattere vincolato dell’esclusione e la conformità degli accertamenti alle proprie linee guida.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e ha accolto congiuntamente i due motivi. La tabella 1 allegata al d.m. n. 198/2003 contempla l’abuso di alcool, attuale o pregresso, quale causa ostativa, ma la sua applicazione in sede di accertamento psico-fisico richiede che il consumo raggiunga una soglia patologica, riconducibile alla dipendenza o comunque all’eccesso abituale, incompatibile con il servizio. Un singolo episodio, pur potendo eventualmente assumere rilievo nel diverso ambito delle qualità morali e di condotta ove adeguatamente valutato, non è di per sé sufficiente a diagnosticare un’infermità o un’anomalia psico-fisica. Le linee guida dell’8 agosto 2024, integrative del bando e costituenti autovincolo per l’amministrazione, imponevano di considerare anamnesi, visita medica diretta ed esami ematochimici e, in caso di sospetto abuso, di svolgere ulteriori accertamenti e una valutazione psicologica mirata. Nel caso concreto tali approfondimenti non erano stati eseguiti: la diagnosi era stata ricavata soltanto dal racconto dell’episodio del 2021, nonostante il sanitario avesse escluso elementi psicopatologici pregressi o attuali. Non risultava inoltre acquisita documentazione su eventuali fermi, procedimenti o segnalazioni rilevanti per le qualità morali e di condotta. Il successivo riesame aveva confermato che il candidato aveva elaborato criticamente l’episodio. L’esclusione è stata quindi ritenuta viziata per incompletezza istruttoria e per violazione dei principi di proporzionalità e favor partecipationis. Il TAR ha annullato il provvedimento di esclusione, stabilito il consolidamento degli esiti delle prove svolte in via interinale e disposto l’inserimento del ricorrente a pieno titolo e senza riserva nella graduatoria. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, d.m. 30 giugno 2003, n. 198
«imperfezioni» e «infermità» che ostano all’arruolamento nella Polizia di Stato
La disposizione costituisce la base regolamentare della causa ostativa, ma la sua applicazione deve essere preceduta da un accertamento sanitario completo e coerente con la natura patologica dell’abuso di alcool.
punto 9 della tabella 1 allegata al d.m. 30 giugno 2003, n. 198
«Uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcool attuali o pregressi»
L’abuso di alcool rileva quale causa di inidoneità psico-fisica quando sia effettivamente accertato come condizione patologica o comunque incompatibile con il servizio; un singolo episodio non è sufficiente senza ulteriori riscontri.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Impone una motivazione adeguata e rende illegittimo un giudizio di inidoneità fondato su una diagnosi non adeguatamente istruita e non sorretta da elementi sufficienti.
art. 13 del bando di concorso
Disciplina gli accertamenti psico-fisici e l’obbligo di esplicitare le ragioni dell’esclusione; deve essere interpretato in coerenza con completezza istruttoria, proporzionalità e favor partecipationis.
nota del Ministero dell’Interno-Dipartimento della pubblica sicurezza DAGEP 333CON, prot. 23607 dell’8 agosto 2024
«Per la verifica dell’abuso di alcool si terrà conto dell’anamnesi, della visita medica diretta e degli esami ematochimici; in caso di sospetto di abuso, la Commissione medica, al fine di esprimere il giudizio di idoneità, sottoporrà il candidato ad ulteriori accertamenti e ad una valutazione psicologica mirata»
Le linee guida integrano il bando e vincolano l’amministrazione; il sospetto di abuso impone ulteriori accertamenti clinici e psicologici mirati.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Pur ravvisando elementi potenzialmente indicativi di una cessazione della materia del contendere per la successiva ammissione del candidato, il TAR ha deciso il merito per assicurargli la massima tutela.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- Nell’accertamento dell’idoneità psico-fisica per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, l’abuso di alcool ostativo deve essere verificato mediante un’istruttoria sanitaria completa e non può essere desunto automaticamente da un singolo episodio di ebbrezza o dal solo racconto anamnestico del candidato.
- Le linee guida adottate dall’amministrazione e richiamate dal bando costituiscono autovincolo: in presenza di un sospetto abuso di alcool, la Commissione deve considerare anamnesi, visita medica ed esami ematochimici e svolgere ulteriori accertamenti e una valutazione psicologica mirata.
- Un singolo episodio di consumo eccessivo di alcool può eventualmente rilevare, se adeguatamente accertato e valutato, sotto il profilo delle qualità morali e di condotta; tale valutazione è distinta dall’accertamento sanitario e non può essere surrettiziamente compiuta dalla Commissione medica senza gli elementi e le competenze necessari.
- Anche quando l’esclusione costituisce effetto vincolato dell’applicazione della lex specialis, le attività istruttorie che precedono il giudizio devono rispettare completezza dell’accertamento, proporzionalità e favor partecipationis; l’amministrazione non può trasformare un accertamento incompleto in una causa automatica di esclusione.
- L’annullamento del giudizio di non idoneità consente il consolidamento degli esiti delle prove svolte in via interinale e l’inserimento del candidato a pieno titolo e senza riserva nella graduatoria, quando il procedimento concorsuale sia stato nel frattempo completato in esecuzione della tutela cautelare.
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