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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9825/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava tre profili: 1) vizio di motivazione riguardo all'attribuzione della qualità di amministratore di fatto e alla responsabilità per operazioni dolose (con contestazione della datazione delle omissioni fiscali/contributive), sostenendo che i debiti erano iniziati prima del periodo a lui contestato e che non vi erano indici concreti per riconoscere l'amministratore di fatto; 2) vizio di motivazione e confusione tra due ipotesi autonome di bancarotta documentale (occultamento/omessa tenuta delle scritture, che richiede dolo specifico, e fraudolenta tenuta delle scritture, che richiede dolo generico), lamentando che l'imputazione in formula alternativa rendeva necessaria una chiara distinzione nell'accertamento del dolo; 3) errore nel calcolo della riduzione di pena ai sensi dell'art. 442 c.p.p., sicché la pena finale sarebbe dovuta risultare diversa rispetto a quanto riportato in sentenza.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che, letta unitariamente la motivazione di primo e secondo grado, il convincimento del giudice di merito fosse sorretto da un logico compiuto apparato argomentativo: il comportamento reiterato di omissione del pagamento di imposte e contributi, la veste ricoperta dal Soragni (amministratore formale in vari periodi e poi liquidatore) e il concorso con gli altri amministratori giustificavano la valutazione di operazioni dolose ai sensi degli orientamenti giurisprudenziali sul delitto di cui all'art. 223 L.F. Invece il secondo motivo è stato accolto: la Cassazione ha rilevato che la sentenza di merito ha confuso due fattispecie distinte di bancarotta documentale (occultamento/omessa tenuta delle scritture, che richiede dolo specifico, e fraudolenta tenuta, che richiede dolo generico) e che, dato il capo di imputazione in forma alternativa e la parzialità della produzione documentale, la questione richiede nuovo esame. Di conseguenza la Corte ha annullato la sentenza limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per un nuovo giudizio su quel capo. Il terzo motivo è stato assorbito (non deciso autonomamente) in ragione dell'annullamento parziale disposto.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare, art. 223, comma 2, n. 2

    Le "operazioni dolose" ai sensi dell'art. 223 possono consistere anche in omissioni reiterate (es. mancato pagamento di imposte e contributi) che, pur non essendo un facere distrattivo, integrano condotte intrinsecamente pericolose per la salute economica dell'impresa quando sono idonee a rendere prevedibile il dissesto; è sufficiente il dolo generico consistente nella coscienza e volontà del comportamento antidoveroso e nella prevedibilità astratta/concreta del dissesto.

  • Legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2 (bancarotta documentale)

    La bancarotta documentale comprende fattispecie distinte e alternative: l'occultamento/omessa tenuta delle scritture (che richiede dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori) è autonoma rispetto alla fraudolenta tenuta delle scritture (che si accerta su libri rinvenuti e richiede dolo generico). L'alternatività impone attenzione nell'imputazione e nella verifica del relativo dolo.

  • Codice di Procedura Penale, art. 442

    La disposizione sulla continuazione e sul trattamento sanzionatorio è stata richiamata in rapporto al calcolo della pena; tuttavia la Corte ha ritenuto il motivo relativo alla riduzione della pena assorbito dall'annullamento parziale disposto per il capo documentale, non procedendo a una correzione autonoma del trattamento sanzionatorio.

  • Principio di diritto stabilito da giurisprudenza (Sezioni Unite e altre sezioni)

    La Cassazione ricorda il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione: essa verifica la presenza di un apparato argomentativo logico ma non può rivedere la valutazione probatoria del merito; inoltre quando sentenze di primo e secondo grado formano una 'doppia conforme' vanno lette unitariamente.

Massime di principio

  • La sistematica omissione del pagamento di imposte e contributi può integrare "operazioni dolose" rilevanti per bancarotta quando rendono prevedibile il dissesto: non è necessario un atto materiale di distrazione, ma la volontà consapevole dell'inadempimento e la prevedibilità del fallimento.
  • La qualificazione soggettiva del reato è cruciale: la bancarotta documentale per occultamento/omessa tenuta richiede dolo specifico (volontà di sottrarre le scritture per arrecare pregiudizio), mentre la fraudolenta tenuta di scritture è reato a dolo generico; imputazioni in forma alternativa devono essere gestite con chiarezza procedurale perché implicano diversi oneri probatori.
  • La Corte di cassazione non riesamina il merito probatorio: in sede di legittimità si controlla la logicità e la completezza della motivazione, non si può proporre una diversa valutazione delle prove; l'accertamento di fatti come l'amministratore di fatto resta rimesso al giudice di merito salvo vizi logici nella motivazione.
  • In situazioni di concorso di più amministratori, la responsabilità può essere affermata anche per il comportamento omissivo collettivo (tutti gli amministratori non hanno pagato le imposte), purché emerga la consapevolezza e la reiterazione dell'inadempimento e la prevedibilità del dissesto.
  • Se vi è contestazione sulla natura documentale della bancarotta (ocultamento vs irregolare tenuta) è importante verificare la produzione e la reperibilità delle scritture contabili: la presenza o assenza fisica dei libri e la modalità della loro produzione/incassi determinano quale fattispecie si applica e quale tipo di dolo deve essere provato.

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