Cassazione Penale, Ordinanza n. 29159/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano per una violazione dell'art. 116, comma 15, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commessa in Rho il 14 maggio 2021. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avesse confermato la decisione di primo grado nonostante le doglianze difensive relative: al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; all'eccessiva determinazione della pena base; all'eccessivo aumento applicato per la continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata sul trattamento sanzionatorio e che, in ogni caso, la pena inflitta fosse inferiore alla misura media edittale; ha inoltre ribadito che, in tema di attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice indichi gli elementi di preponderante rilevanza ostativi alla concessione, senza dover rispondere analiticamente a ogni deduzione difensiva.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice per la quale l'imputato è stato condannato; il testo non specifica oltre la condotta contestata.
art. 62 bis c.p.
le attenuanti generiche sono rimesse a una valutazione discrezionale del giudice, basata su elementi sintomatici plurimi e diversificati; non occorre confutare singolarmente ogni deduzione difensiva, ma indicare gli elementi di preponderante rilevanza ostativi al loro riconoscimento.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186/2000
richiamata quale parametro per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre doglianze già svolte in appello, senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
- In tema di trattamento sanzionatorio, il controllo di legittimità richiede che il ricorso si misuri con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della pena; la mera censura assertiva sull'eccessività della pena non è sufficiente.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è adeguata quando il giudice individui gli elementi di maggiore rilievo ostativi al beneficio; non è necessario esaminare e confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva.
- La determinazione della pena è sindacabile in cassazione solo se manchi del tutto la motivazione o se essa sia manifestamente illogica; la circostanza che la pena sia inferiore alla media edittale costituisce indice della correttezza della valutazione di merito.
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