Sentenza n. 2805/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del silenzio-rigetto dell'Amministrazione intimata rispetto all'istanza di accesso agli atti amministrativi formulata dal ricorrente con comunicazione a mezzo p.e.c. del 30.01.2026, nonché, in reiterazione ed integrazione della precedente, con comunicazione a mezzo p.e.c. del 04.02.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sulle istanze di accesso del 30 gennaio 2026 e del 4 febbraio 2026, aventi a oggetto il diario clinico e la documentazione clinica dell’interessato
Esito
Favorevole al ricorrente (istante accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, paziente in carico presso un centro psichiatrico dell’azienda sanitaria, ha chiesto l’accesso a copia per estratto del diario clinico relativo al periodo dal 13 marzo 2024 al 30 gennaio 2026 e, con successiva istanza integrativa, al diario clinico aggiornato e alla cartella clinica. L’amministrazione aveva inizialmente indicato, in modo non perspicuo, la necessità di seguire la procedura aziendale per la richiesta della cartella clinica e, secondo quanto riferito dalla resistente, aveva precisato che la raccolta della documentazione richiedeva il coinvolgimento di più strutture e il pagamento dei relativi costi. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, in correlazione con l’art. 32 Cost., l’art. 1, comma 3, della legge n. 219/2017, gli artt. 33 e 34 della legge n. 833/1978 e l’art. 15 del GDPR. Nel corso del giudizio l’azienda ha consegnato il diario clinico, la relazione clinica e la restante documentazione ritenuta corrispondente alla richiesta. Il ricorrente ha riconosciuto l’avvenuta ostensione, ma ha lamentato la tardività e la parziale incompletezza della documentazione, sostenendo comunque la debenza delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Ha inoltre precisato che una nuova istanza del 4 aprile 2026, trasmessa il 7 aprile, costituiva domanda distinta e non intendeva estendere a essa il giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 6, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatto l’oggetto delle istanze originarie del 30 gennaio e del 4 febbraio 2026 mediante la documentazione consegnata dall’ASST nel corso del giudizio. Il riferimento alla “cartella clinica” è stato ritenuto non tecnicamente corretto, poiché in assenza di ricovero si trattava di cartella ambulatoriale, ma comunque riconducibile alla richiesta integrativa e alla precedente risposta poco chiara dell’amministrazione. La domanda del 4 aprile 2026, trasmessa il 7 aprile, è stata considerata estranea al thema decidendum perché contenente una nuova richiesta e non una mera reiterazione della precedente; la relativa risposta del 13 aprile non è stata quindi esaminata ai fini della decisione. Il Collegio ha ribadito che il giudizio sull’accesso è un giudizio sul rapporto, diretto all’accertamento del diritto all’ostensione e, se del caso, all’ordine di esibizione, sicché il giudice deve valutare gli atti sopravvenuti e l’eventuale piena soddisfazione dell’interesse. Le spese sono state poste a carico dell’ASST secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’ostensione è intervenuta dopo la proposizione del ricorso e l’amministrazione non poteva rifiutare o accantonare la richiesta per il solo mancato utilizzo della propria modulistica.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Fondano il diritto di accesso documentale; il giudice ha ritenuto che l’amministrazione non potesse soprassedere alla richiesta per il mancato utilizzo della modulistica aziendale.
art. 34, comma 6, c.p.a.
Consente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è integralmente soddisfatta.
art. 116, comma 4, c.p.a.
ordina l’esibizione dei documenti richiesti
Conferma la natura di giudizio sul rapporto del contenzioso in materia di accesso, diretto all’accertamento del diritto e non alla mera eliminazione dell’atto tacito o espresso.
art. 32 Cost.
Richiamato dal ricorrente in correlazione con il diritto di accesso alla documentazione sanitaria.
art. 1, comma 3, l. 219/2017
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’accesso alla documentazione sanitaria e del rapporto informativo con il paziente.
artt. 33 e 34 l. 833/1978
Richiamati dal ricorrente in relazione alla documentazione sanitaria e all’assistenza psichiatrica.
art. 15 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato dal ricorrente quale fondamento del diritto di accesso ai dati personali contenuti nella documentazione sanitaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto della protezione rafforzata dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto nella sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme alla normativa europea e nazionale sulla privacy, per ordinare l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Il giudizio in materia di accesso, pur instaurandosi con modalità impugnatorie, ha natura sostanziale di giudizio sul rapporto: il giudice accerta la sussistenza del diritto all’ostensione e può ordinare l’esibizione dei documenti, senza limitarsi all’annullamento dell’atto di diniego.
- Nel giudizio sull’accesso, il giudice deve esaminare le determinazioni sopravvenute dell’amministrazione e verificare se esse abbiano integralmente soddisfatto l’interesse ostensivo; in caso positivo, dichiara cessata la materia del contendere.
- Una nuova istanza di accesso che riguardi fatti o documenti ulteriori rispetto alla domanda originaria non costituisce mera reiterazione, sicché il diniego, espresso o tacito, formatosi su di essa non è automaticamente un atto meramente confermativo del precedente e resta estraneo al giudizio non esteso a tale nuova domanda.
- La modulistica predisposta dall’amministrazione costituisce, di regola, un ausilio per la presentazione delle istanze di accesso; il suo mancato utilizzo non legittima l’amministrazione a ignorare o respingere la domanda, ferma la possibilità di richiedere gli adempimenti necessari alla concreta ostensione.
- Quando l’amministrazione ostende i documenti solo dopo la proposizione del ricorso, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza della pretesa al momento della proposizione del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1232/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1224/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1225/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1228/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1229/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1230/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →