Cassazione Civile, Ordinanza n. 29323/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione relativo a imposta di registro, ipotecaria e catastale emesso a seguito della rettifica del valore di un terreno con sovrastante manufatto sito nel Comune di Fiumicino, oggetto di compravendita tra il ricorrente e due coobbligati solidali, poi rimasti intimati nel giudizio di legittimità. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che l'Ufficio non avesse adeguatamente motivato il maggior valore accertato e non avesse assolto l'onere di provarne la congruità; inoltre contestava l'utilizzabilità processuale della documentazione prodotta dagli intervenuti coobbligati. Con il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per asserita contraddittorietà della motivazione; 2) violazione degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986, dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 2697 c.c., per mancata indicazione e motivazione del criterio astratto di stima; 3) nullità per motivazione apparente; 4) violazione degli artt. 14 e 32 d.lgs. n. 546/1992 per il mancato utilizzo della documentazione prodotta dagli intervenuti in primo grado; 5) violazione degli artt. 14, 32 e 58 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che tale documentazione avrebbe dovuto essere comunque valutabile in appello.
La decisione
La Corte ha respinto il primo e il terzo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata sufficiente e non meramente apparente, perché idonea a rendere controllabile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti indicati, affermando che, in tema di imposta di registro, l'avviso di rettifica del valore è adeguatamente motivato quando richiami una perizia dell'UTE allegata o comunque conoscibile dal contribuente; tuttavia il giudice di merito deve poi verificare se tale stima sia idonea a superare le contestazioni del contribuente e a provare il maggior valore, non potendo arrestarsi alla sola affermazione della congruità formale della motivazione dell'atto. Ha accolto anche il quarto motivo, rilevando che, escluso il litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali nel processo tributario, l'intervento volontario dei coobbligati era astrattamente ammissibile come intervento adesivo dipendente e, se tempestivo, consentiva la produzione documentale nei termini di legge; è stato quindi erroneo escludere la valutazione della documentazione prodotta dagli intervenuti. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. In conclusione, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è il parametro formale dedotto per i motivi di ricorso in cassazione, ma la Corte valuta in concreto se le censure integrino effettivamente violazioni di legge o vizi motivazionali
art. 51 D.P.R. n. 131/1986
l'avviso di rettifica del valore deve indicare il criterio di stima e le ragioni della pretesa; il rinvio alla stima UTE può essere sufficiente se il contribuente è messo in condizione di conoscerne il contenuto
art. 52 D.P.R. n. 131/1986
richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla motivazione e alla rettifica del valore
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato dal ricorrente in tema di motivazione degli atti impositivi
art. 2697 c.c.
in materia tributaria, l'Ufficio deve provare i fatti costitutivi della pretesa quando la stima sia contestata dal contribuente
art. 14 d.lgs. n. 546/1992
esclude che, nelle controversie tributarie relative a obbligazioni solidali, ricorra automaticamente il litisconsorzio necessario; consente però l'intervento dei coobbligati
art. 32 d.lgs. n. 546/1992
la tempestività del deposito documentale entro il termine previsto consente la produzione di documenti anche da parte degli intervenuti
art. 58 d.lgs. n. 546/1992
richiamato dal ricorrente per sostenere l'utilizzabilità in appello della documentazione già prodotta o comunque confluita nel giudizio
art. 268 c.p.c.
applicabile al processo tributario per effetto del rinvio dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; l'interventore accetta il processo nello stato in cui si trova al momento dell'intervento, con le preclusioni già maturate
art. 1 d.lgs. n. 546/1992
rende applicabili al processo tributario, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile, incluso l'art. 268 c.p.c.
art. 1306 c.c.
richiamato quale regola generale sul giudicato favorevole reso in favore di un coobbligato solidale, non automaticamente escluso dall'aver promosso autonomo giudizio
art. 324 c.c.
il giudicato rende definitiva la posizione del singolo contribuente rispetto al rapporto d'imposta
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, l'avviso di rettifica del valore è sufficientemente motivato se richiama una stima tecnica dell'Ufficio tecnico erariale allegata o comunque conoscibile dal contribuente, perché tale richiamo consente di comprendere il fondamento della pretesa e di difendersi in modo compiuto.
- La sufficienza formale della motivazione dell'atto impositivo non esaurisce il controllo del giudice tributario: quando la rettifica del valore è fondata su una stima tecnica, il giudice deve verificarne l'idoneità probatoria rispetto alle contestazioni del contribuente e spiegare le ragioni del proprio convincimento.
- La stima dell'ufficio tecnico richiamata nell'atto impositivo ha natura di elemento probatorio valutabile, ma non è di per sé sufficiente a sorreggere la rettifica se il contribuente ne contesta la congruità; il giudice deve confrontarsi con tali contestazioni.
- Nel processo tributario relativo a obbligazioni solidali non ricorre, di regola, il litisconsorzio necessario tra coobbligati; la partecipazione degli altri obbligati può assumere la forma di intervento adesivo dipendente.
- L'interventore volontario nel processo tributario subisce le preclusioni già maturate al momento del suo ingresso, ma se si costituisce tempestivamente nei termini di legge può produrre documenti a sostegno della posizione già dedotta dal ricorrente.
- L'assenza di litisconsorzio necessario non impedisce che il giudice valuti la documentazione prodotta dagli intervenuti, se la loro costituzione è avvenuta nei termini processuali e senza ampliamento del thema decidendum.
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