Ordinanza n. 3938/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 03.03.2025, prot. n. -OMISSIS- del 06.03.2025, notificata in data 06.03.2025 con la quale il Responsabile del Settore Tecnico – Urbanistica – Ecologia del Comune di Lusciano ha reiterato l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 03.05.2016 nei confronti della sig.ra -OMISSIS-; b) di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale e, quindi, anche c) dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 03.05.2016, notificata in data 06.03.2025, con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere abusive realizzate in -OMISSIS- alla -OMISSIS- realizzate su lotto distinto in catasto al foglio-OMISSIS-di mq 827. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 20\4\2026 : per l’annullamento a) dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 16.03.2026 con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Lusciano ha disposto l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune dell’immobile sito alla Via -OMISSIS-, censito in catasto al fl. -OMISSIS-, di mq 827; b) di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale e, quindi, anche c) del verbale prot. n. -OMISSIS- del 12.3.2026 con il quale il Comandane del Corpo di Polizia Municipale ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 03.05.2016, notificata in data 06.03.2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 22\5\2026 : ed adozione di misure cautelari monocratiche a) dell’ordinanza n. -OMISSIS- dell’08.05.2026, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Lusciano ha ordinato ai ricorrenti lo sgombero immediato, e comunque entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento, dell’immobile sito in -OMISSIS-, alla -OMISSIS-, censito in catasto al foglio-OMISSIS-, della superficie di mq 827; b) di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale nonchè per la sospensione ed adozione di misure cautelari monocratiche c) dell’ordinanza di acquisizione n. -OMISSIS- del 16.03.2026; d) dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 3.3.2025 reiterativa dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 3.5.2016, impugnate rispettivamente con il ricorso principale e con i motivi aggiunti notificati il 24.3.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione reiterativa, ordinanza di acquisizione dell'immobile al patrimonio indisponibile comunale, verbale di accertamento dell'inottemperanza e ordinanza di sgombero
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale del 3 marzo 2025, notificata il 6 marzo 2025, con cui è stata reiterata una precedente ordinanza di demolizione del 3 maggio 2016 relativa a opere abusive realizzate su un lotto di 827 mq. Con motivi aggiunti ha impugnato l'ordinanza del 16 marzo 2026 di acquisizione dell'immobile al patrimonio indisponibile comunale e il verbale del 12 marzo 2026 di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato l'ordinanza dell'8 maggio 2026 di sgombero immediato dell'immobile e ha chiesto misure cautelari monocratiche anche rispetto ai provvedimenti precedenti. La questione ritenuta dirimente riguarda l'effettiva presentazione, da parte del de cuius della ricorrente, di un'istanza di condono edilizio del 10 dicembre 2004. Il Comune ha sostenuto che il numero di protocollo indicato nel documento prodotto corrisponderebbe a una diversa pratica di condono, presentata da altro soggetto per un altro immobile e già definita con concessione in sanatoria. La ricorrente ha replicato che l'istanza da lei prodotta reca la specificazione alfanumerica "BIS", idonea a distinguerla dalla diversa pratica avente numerazione analoga ma priva di tale indicazione.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito delle impugnazioni. Ritenendo dirimente e non chiarita la questione dell'identificazione dell'istanza di condono, ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune di Lusciano, ordinandogli di verificare presso i propri uffici se l'istanza intestata al de cuius sia effettivamente rinvenibile con il numero di protocollo indicato dalla ricorrente e con la specificazione "BIS", distinta dalla diversa pratica avente numerazione analoga senza tale specificazione. Il Comune dovrà fornire tempestivamente i chiarimenti necessari per consentire la trattazione della domanda cautelare nella camera di consiglio del 9 luglio 2026, cui la causa è stata rinviata. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Richiamati quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Quando l'identificazione e l'effettiva presentazione di un'istanza amministrativa costituiscono questione dirimente ai fini della decisione, il giudice può disporre un incombente istruttorio a carico dell'amministrazione affinché verifichi nei propri archivi la riferibilità della pratica al soggetto interessato e fornisca chiarimenti documentati.
- La presenza di una specificazione alfanumerica distintiva, quale l'indicazione "BIS", può rendere necessaria una verifica istruttoria autonoma della pratica, non potendo l'amministrazione limitarsi a ricondurre il documento a un diverso procedimento avente numerazione analoga.
- Quando l'istruttoria disposta è necessaria per decidere una domanda cautelare, il giudice può rinviare la trattazione della cautelare a una successiva camera di consiglio, impregiudicata ogni decisione sul fumus e sul periculum.
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