Cassazione Civile, Ordinanza n. 20772/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha richiesto per l'anno 2011 l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nei confronti di un centro trasmissione dati quale obbligato principale e di un bookmaker avente sede all'estero quale coobbligato solidale. La società ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del ricorso originario, deducendo: una questione pregiudiziale di compatibilità della disciplina interna con gli artt. 56, 57 e 52 TFUE e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; la violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per mancata traduzione in inglese dell'avviso; la violazione delle norme interne sull'imposta unica per insussistenza del presupposto soggettivo in capo al CTD e per difetto del presupposto territoriale, sostenendo che il tributo sarebbe dovuto solo per scommesse accettate in Italia; la violazione dei principi unionali di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento; un motivo di nullità per omessa pronuncia sulla compatibilità con l'art. 401 della direttiva IVA 2006/112/CE; infine la censura sulla mancata applicazione dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa. La Corte ha esaminato unitariamente i motivi principali, richiamando il consolidato orientamento interno, la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 e la sentenza della CGUE C-788/18, per affermare che per l'anno 2011 il bookmaker estero resta soggetto passivo dell'imposta in solido con il CTD, che la disciplina non è discriminatoria né contraria al diritto UE, che l'atto non era nullo per mancata traduzione e che non ricorreva alcuna obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate sia l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sia tutte le censure di merito: ha escluso la nullità dell'avviso per mancata traduzione, ha confermato la soggettività passiva del bookmaker estero per l'anno 2011 ai fini dell'imposta unica sulle scommesse, ha ritenuto corretto il diniego di rinvio sulla direttiva IVA e ha negato l'esimente dell'obiettiva incertezza. Conseguentemente, ha confermato la decisione della CTR che aveva già respinto l'appello del contribuente e ha posto le spese di legittimità a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 56 TFUE
La libertà di prestazione dei servizi non osta, nel settore non armonizzato dei giochi d'azzardo, a una disciplina nazionale che assoggetti ad imposta i CTD e, in solido, gli operatori esteri loro mandanti, purché la restrizione sia giustificata e proporzionata.
art. 57 TFUE
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a mutare l'esito, poiché la normativa interna è stata ritenuta compatibile con la libera prestazione dei servizi.
art. 52 TFUE
Invocato in via pregiudiziale, ma la Corte ha escluso la necessità del rinvio perché la questione risultava già risolta dalla giurisprudenza unionale e costituzionale.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Non impone la traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario; la mancata traduzione non comporta di per sé nullità se il contribuente ha avuto comunque piena conoscenza del contenuto dell'atto.
art. 3 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro che gestiscono i concorsi pronostici e le scommesse; la disposizione, letta alla luce dell'interpretazione autentica, include chi gestisce anche per il tramite di mezzi telematici e per conto di terzi, anche esteri.
art. 1, comma 66, L. 13 dicembre 2010, n. 220
È disposizione interpretativa che chiarisce la soggettività passiva anche per gli operatori senza concessione e prevede la solidarietà del soggetto per conto del quale l'attività è esercitata; si applica anche ai rapporti sorti prima, ma per l'anno 2011 non opera l'irragionevolezza accertata dalla Corte costituzionale per i periodi anteriori.
art. 1, comma 64, L. 13 dicembre 2010, n. 220
Richiamato come espressione della finalità legislativa di tutela dei consumatori, dell'ordine pubblico e di contrasto all'evasione nel settore del gioco.
art. 1, comma 2, lett. b), L. 3 agosto 1998, n. 288
Richiamato dal ricorrente per contestare la territorialità del tributo, ma la Corte ha ribadito che il fatto imponibile è la prestazione di servizi svolta in Italia nella raccolta e gestione delle scommesse.
art. 16 del D.M. 10 marzo 2006, n. 111
Prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica.
art. 1, comma 644, lett. g), L. 23 dicembre 2014, n. 190
Richiamato nel riepilogo del quadro normativo come disposizione sul criterio di quantificazione dell'imponibile forfetario.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
La direttiva IVA non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse che non abbiano il carattere di imposta sul volume d'affari; l'imposta unica nazionale è stata ritenuta compatibile con tale limite.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la questione era comunque stata affrontata e, in ogni caso, non era decisiva.
art. 8 d.lgs. 546/1992
Richiamato in relazione all'esimente dell'incertezza obiettiva, esclusa per l'anno 2011.
art. 5, comma 1, L. 472/1997
Richiamato dalla ricorrente sull'esimente sanzionatoria, ma ritenuto non applicabile per assenza di incertezza normativa.
art. 6, comma 2, L. 472/1997
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha negato l'esimente delle obiettive condizioni di incertezza.
art. 10, comma 4, L. 212/2000
Richiamato per l'esimente dell'obiettiva incertezza; esclusa dalla Corte perché la norma interpretativa del 2010 aveva già chiarito il quadro per il periodo in contestazione.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è stato ritenuto non necessario perché le questioni erano già state risolte dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
Massime di principio
- Nel settore dei giochi e delle scommesse non armonizzato, gli Stati membri possono assoggettare a imposizione le attività svolte sul proprio territorio anche se l'operatore è stabilito all'estero, purché la disciplina sia non discriminatoria e proporzionata.
- Ai fini dell'imposta sulle scommesse, il presupposto non è la mera conclusione della giocata, ma la prestazione del servizio di organizzazione e raccolta delle scommesse, che si realizza con le attività materialmente svolte nel territorio dello Stato.
- La norma interna di interpretazione autentica che estende la soggettività passiva agli operatori privi di concessione e prevede la solidarietà con il soggetto che opera per loro conto è legittima per i periodi in cui il rapporto negoziale poteva essere adeguato alla nuova disciplina; per l'anno 2011 non sussiste l'illegittimità ravvisata per i periodi anteriori.
- La mancata traduzione dell'avviso di accertamento nella lingua del destinatario non determina automaticamente la nullità dell'atto, essendo necessario che il contribuente dimostri concretamente di non aver potuto conoscere il contenuto dell'atto e di aver subito una lesione del diritto di difesa.
- L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa non è applicabile quando una disposizione interpretativa abbia già chiarito il significato della norma per il periodo d'imposta in contestazione e il contribuente potesse conformare il proprio comportamento alla disciplina sopravvenuta.
- Non sussiste incompatibilità con la direttiva IVA quando il tributo nazionale sui giochi e scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari e quindi può cumularsi con l'IVA.
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