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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09073/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Alla società era stata notificata una cartella di pagamento per euro 17.352,33, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, per omesso versamento di IVA riferita all'anno d'imposta indicato in sentenza. La cartella traeva origine dalla compilazione del rigo VA42 della dichiarazione IVA, relativo all'adeguamento ai maggiori corrispettivi per studi di settore, senza il corrispondente effettivo versamento. La società sosteneva che tale compilazione fosse frutto di errore materiale o comunque riconoscibile, poiché nella stessa dichiarazione aveva anche indicato al rigo RF1, colonna 2, una causa di esclusione dagli studi di settore. Con il ricorso per cassazione deduceva tre censure: 1) violazione dell'art. 6 dello Statuto del contribuente, perché la cartella sarebbe stata emessa senza previo avviso bonario; 2) violazione dell'art. 2 d.P.R. n. 322/1998, per non avere la CTR considerato l'emendabilità della dichiarazione e l'errore riconoscibile nella compilazione del quadro VA42; 3) violazione della disciplina sull'autotutela, assumendo che l'atto errato fosse annullabile senza limiti di tempo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la sentenza impugnata non affrontava la questione dell'avviso bonario e il ricorso non indicava quando essa fosse stata dedotta in appello. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR non aveva compiuto una valutazione complessiva delle modalità di compilazione della dichiarazione né verificato se l'errore fosse riconoscibile, trascurando i principi di legittimità sull'emendabilità della dichiarazione tributaria. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6 Statuto del contribuente

    La doglianza relativa alla mancanza di avviso bonario è stata ritenuta inammissibile perché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata e non era stato dimostrato che fosse stata dedotta in appello.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È il fondamento del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella di pagamento impugnata.

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato insieme all'art. 36-bis nel ragionamento sulla pretesa omissione dell'avviso bonario.

  • art. 2 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    Le dichiarazioni fiscali possono essere integrate per correggere errori od omissioni entro i termini previsti; la Corte richiama anche la giurisprudenza sull'emendabilità della dichiarazione errata che esponga il contribuente a un debito d'imposta maggiore del dovuto.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La CTR aveva richiamato la possibilità di chiedere il rimborso come rimedio eventualmente alternativo, ma la Cassazione non ha fondato su tale norma la decisione.

  • art. 2 Decreto sull'Autotutela n. 37 dell'11 febbraio 1997

    Il motivo era assorbito e riguardava il potere dell'ufficio di annullare l'atto illegittimo in autotutela.

  • Lettera Circolare 195/S del 5 agosto 1998

    Richiamata dalla ricorrente a sostegno dell'asserita annullabilità senza limiti di tempo dell'atto errato; motivo assorbito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura sul primo motivo è stata ricondotta alla violazione di legge ma dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza rispetto al devoluto in appello.

Massime di principio

  • La dichiarazione tributaria è, di regola, una dichiarazione di scienza ed è emendabile quando un errore di fatto o di diritto abbia determinato l'indicazione di un maggior debito d'imposta o l'assoggettamento del contribuente a un carico fiscale non dovuto.
  • Quando però la compilazione della dichiarazione integri una specifica manifestazione di volontà idonea a incidere sulla base imponibile o su un beneficio fiscale, l'atto può assumere natura sostanzialmente negoziale e, in linea di principio, non è liberamente ritrattabile salvo che l'errore sia riconoscibile o conoscibile dall'Amministrazione.
  • In presenza di compilazione contraddittoria della dichiarazione, il giudice di merito deve valutare complessivamente tutti gli elementi dichiarativi per verificare se l'errore sia riconoscibile e se la pretesa fiscale sia correttamente fondata.
  • Nel giudizio di cassazione, una censura è inammissibile se investe una questione non trattata dalla sentenza impugnata e il ricorrente non dimostra di averla devoluta al giudice di appello.
  • L'omessa valutazione dei principi di legittimità sull'emendabilità della dichiarazione e sull'errore riconoscibile integra vizio di diritto della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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