Sentenza n. 302/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’ottemperanza esecuzione del giudicato relativo alla sentenza del Tribunale di Oristano- Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e Assistenza n. 90 dell’8 maggio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano, Sezione Civile-Lavoro-Previdenza e Assistenza, n. 90 dell'8 maggio 2024, divenuta irrevocabile, con la quale il Ministero era stato condannato al pagamento di 500 euro per l'anno scolastico 2022/2023, oltre accessori e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza irrevocabile del Tribunale di Oristano n. 90 dell'8 maggio 2024. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto al contributo di 500 euro previsto per la Carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione dei docenti di ruolo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali e alla rifusione delle spese di lite. Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva. Il Ministero si è costituito dichiarando di avere sollecitato gli uffici competenti al pagamento, ma senza fornire indicazioni idonee a dimostrare l'integrale e tempestiva esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Oristano era divenuta irrevocabile per mancata impugnazione e che l'amministrazione non aveva fornito prova dell'integrale adempimento. Ha quindi nominato quale commissario ad acta, per l'esecuzione sostitutiva del giudicato, il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio. Al commissario è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per provvedere all'adempimento. Non è stato riconosciuto alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'azione di ottemperanza e di adottare le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
È richiamato quale base normativa del beneficio economico riconosciuto al docente mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.
d.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata dimostrazione dell'integrale esecuzione di una sentenza irrevocabile da parte dell'amministrazione legittima il giudice a disporre l'esecuzione sostitutiva mediante nomina di un commissario ad acta.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o responsabile appartenente alla struttura dell'amministrazione debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente e assegnazione di un termine perentorio o comunque determinato per l'adempimento.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso aggiuntivo per l'attività commissariale.
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