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Sentenza

Sentenza del 19/10/2016 n. 21171 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1999, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato maggiori ricavi ai fini IRPEF, IRAP e IVA applicando i parametri previsti dalla L. n. 549/1995 e dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996. Il contribuente sosteneva che lo scostamento fosse giustificato dal passaggio imposto dalla RAI alla tecnologia digitale, dagli investimenti per il rinnovo delle attrezzature, dalla conseguente obsolescenza dei beni e dal ritardato avvio della produzione. In cassazione ha dedotto la violazione del principio di non contestazione, l'insufficienza della motivazione della sentenza d'appello e la nullità dell'avviso per una presunta irregolarità della relata di notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché dal 1° gennaio 2001 il Ministero non ha più capacità processuale nelle controversie tributarie attribuite all'Agenzia delle Entrate. Ha invece rigettato il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate: il principio di non contestazione nel processo tributario opera sul piano probatorio, ma la mancata contestazione specifica delle allegazioni del contribuente non equivale ad ammissione dei fatti; inoltre, il contribuente non aveva fornito una prova specifica degli investimenti, della loro entità e della loro riferibilità all'anno verificato. La censura sulla notifica è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione. L'accertamento è quindi rimasto sostanzialmente fermo nella misura rideterminata dalla Commissione Tributaria Regionale, corrispondente ai ricavi risultanti dallo studio di settore elaborato nel contraddittorio amministrativo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di spese processuali, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • L. n. 549/1995, art. 3

    Costituisce la base normativa per l'applicazione dei parametri utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per la ricostruzione presuntiva dei ricavi.

  • D.P.C.M. 29 gennaio 1996

    Disciplina i parametri applicati per la determinazione presuntiva dei ricavi dell'attività esercitata dal contribuente.

  • Art. 115, comma 1, c.p.c.

    Il principio di non contestazione è applicabile anche al processo tributario, ma riguarda essenzialmente i profili probatori dei fatti non contestati e non comporta, di regola, l'ammissione delle allegazioni del contribuente.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Individua i vizi denunciabili in cassazione: violazione di legge, errori processuali e vizi della motivazione. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo.

  • D.Lgs. n. 300/1999, art. 57, comma 1

    Ha istituito l'Agenzia delle Entrate e determinato, dal 1° gennaio 2001, la perdita della capacità del Ministero dell'Economia e delle Finanze di stare in giudizio nelle controversie attribuite all'Agenzia.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26

    Richiamato dal contribuente in relazione alla validità della notificazione dell'avviso di accertamento, ma la relativa questione è stata dichiarata inammissibile perché nuova.

  • Art. 148 c.p.c.

    Richiamato in tema di modalità della relata di notificazione; la Corte non ha esaminato nel merito la censura per la sua tardiva proposizione.

  • L. n. 241/1990, art. 21-septies

    Richiamato dal contribuente per sostenere la nullità dell'avviso, ma la questione non è stata valutata nel merito poiché proposta per la prima volta in cassazione.

Massime di principio

  • Negli accertamenti basati su parametri o studi di settore, il risultato dello strumento presuntivo può essere contestato dal contribuente, ma occorre fornire una prova concreta, documentata e riferita proprio all'anno d'imposta verificato.
  • La semplice plausibilità economica di una giustificazione, come l'evoluzione tecnologica del settore o la necessità di nuovi investimenti, non è sufficiente: devono essere dimostrati i fatti, l'importo degli investimenti, la loro effettiva realizzazione e il loro collegamento con lo scostamento dei ricavi.
  • Nel processo tributario la mancata contestazione dettagliata da parte dell'Ufficio non equivale automaticamente ad ammissione dei fatti allegati dal contribuente; il principio di non contestazione opera soprattutto sul piano della prova.
  • Le eccezioni e i motivi che richiedono accertamenti di fatto devono essere dedotti nei precedenti gradi di giudizio. Una questione nuova proposta per la prima volta in cassazione è normalmente inammissibile.
  • Quando il contribuente partecipa al contraddittorio amministrativo e l'Ufficio ridetermina i ricavi sulla base degli elementi emersi, tale risultato può essere mantenuto dal giudice se il contribuente non dimostra adeguatamente l'erroneità della ricostruzione.
  • Nei giudizi tributari occorre individuare correttamente il soggetto pubblico legittimato: per gli atti dell'Agenzia delle Entrate il contraddittore ordinario è l'Agenzia stessa, non il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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