Cassazione Civile, Ordinanza n. 10975/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza nei confronti di una società di persone per gli anni 2006-2009, culminata nella contestazione di fatture relative a operazioni ritenute inesistenti e nella notifica di avvisi di accertamento per maggiori IVA e IRAP alla società, oltre che di avvisi di accertamento per maggior reddito di partecipazione ai soci. I contribuenti avevano impugnato gli atti innanzi alla CTP e poi in appello, ma la CTR aveva confermato gli accertamenti. In cassazione venivano proposti sei motivi: 1) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, assumendo che la denuncia penale fosse intervenuta quando i termini erano già scaduti; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e mancata valutazione delle prove, con richiamo all'onere dell'Amministrazione di provare l'inesistenza delle operazioni; 3) violazione delle norme sulla determinazione del reddito d'impresa e dell'art. 2697 c.c., per mancata prova della consapevolezza della società circa la falsità delle fatture e della partecipazione a un accordo simulatorio; 4) ulteriore nullità per motivazione apparente e omesso esame delle prove sull'effettività delle operazioni; 5) violazione delle norme sul potere dell'Ufficio di sindacare l'inerenza/economicità delle operazioni, in particolare di una sponsorizzazione; 6) nullità della sentenza perché resa solo con riferimento alla società e non anche ai soci, pur parti del giudizio. L'Agenzia proponeva a sua volta un ricorso incidentale sulla tardività della censura relativa al raddoppio dei termini. Nel corso del giudizio, tuttavia, i contribuenti hanno presentato rinuncia al ricorso in relazione alla definizione agevolata, e l'Agenzia ha accettato la rinuncia, rinunciando anche al ricorso incidentale.
La decisione
La Corte non esamina i motivi di ricorso principale né il ricorso incidentale, perché prende atto della rinuncia al ricorso da parte dei contribuenti, accettata dall'Agenzia delle Entrate, con rinuncia anche al ricorso incidentale. Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio. La Corte precisa inoltre che, trattandosi di estinzione e non di rigetto/inammissibilità, non si applica il raddoppio del contributo unificato. Non provvede sulle spese di lite.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
richiamato dai ricorrenti per contestare il raddoppio dei termini di accertamento
art. 37, comma 24, D.L. n. 223/2006
richiamato dai ricorrenti per contestare il raddoppio dei termini di accertamento
art. 3, comma 3, L. n. 212/2000
richiamato dai ricorrenti in tema di raddoppio dei termini di accertamento e tutela del contribuente
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
richiamato per censurare la ricostruzione del reddito e il sindacato sull'operazione contestata
art. 109 d.P.R. n. 917/1986
richiamato per la deducibilità e imputazione dei componenti di reddito
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell'onere della prova circa l'inesistenza delle operazioni e la consapevolezza del contribuente
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre motivazione apparente della sentenza impugnata
art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
richiamato per il contenuto della sentenza tributaria e la sua motivazione
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato per contestare il potere dell'Amministrazione di sindacare l'economicità delle scelte imprenditoriali
art. 108 d.P.R. n. 917/1986
richiamato in tema di costi e sponsorizzazioni
art. 6 D.L. n. 193/2016
richiamato quale base della definizione agevolata invocata dai ricorrenti
art. 32 D.Lgs. n. 546/1992
richiamato dall'Agenzia per eccepire la tardività della censura sul raddoppio dei termini
art. 391, comma 3, c.p.c.
richiamato per affermare che non occorre provvedere sulle spese in caso di estinzione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la sua applicabilità quando il processo si estingue per rinuncia e non vi è rigetto o inammissibilità
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha introdotto il contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti
art. 6 D.L. n. 193/2016
richiamato per la procedura di definizione agevolata delle controversie pendenti
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione e impedisce l'esame dei motivi principali e incidentali.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, trattandosi di previsione eccezionale di stretta interpretazione.
- Quando interviene la rinuncia accettata, la Corte non deve pronunciarsi sul merito delle doglianze relative al raddoppio dei termini, alla motivazione della sentenza o all'onere della prova.
- La mera invocazione di una procedura di definizione agevolata non è di per sé sufficiente a escludere l'estinzione se il perfezionamento non risulta documentato; ciò che rileva decisivamente è la rinuncia al ricorso e la sua accettazione.
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