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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10975/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza nei confronti di una società di persone per gli anni 2006-2009, culminata nella contestazione di fatture relative a operazioni ritenute inesistenti e nella notifica di avvisi di accertamento per maggiori IVA e IRAP alla società, oltre che di avvisi di accertamento per maggior reddito di partecipazione ai soci. I contribuenti avevano impugnato gli atti innanzi alla CTP e poi in appello, ma la CTR aveva confermato gli accertamenti. In cassazione venivano proposti sei motivi: 1) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, assumendo che la denuncia penale fosse intervenuta quando i termini erano già scaduti; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e mancata valutazione delle prove, con richiamo all'onere dell'Amministrazione di provare l'inesistenza delle operazioni; 3) violazione delle norme sulla determinazione del reddito d'impresa e dell'art. 2697 c.c., per mancata prova della consapevolezza della società circa la falsità delle fatture e della partecipazione a un accordo simulatorio; 4) ulteriore nullità per motivazione apparente e omesso esame delle prove sull'effettività delle operazioni; 5) violazione delle norme sul potere dell'Ufficio di sindacare l'inerenza/economicità delle operazioni, in particolare di una sponsorizzazione; 6) nullità della sentenza perché resa solo con riferimento alla società e non anche ai soci, pur parti del giudizio. L'Agenzia proponeva a sua volta un ricorso incidentale sulla tardività della censura relativa al raddoppio dei termini. Nel corso del giudizio, tuttavia, i contribuenti hanno presentato rinuncia al ricorso in relazione alla definizione agevolata, e l'Agenzia ha accettato la rinuncia, rinunciando anche al ricorso incidentale.

La decisione

La Corte non esamina i motivi di ricorso principale né il ricorso incidentale, perché prende atto della rinuncia al ricorso da parte dei contribuenti, accettata dall'Agenzia delle Entrate, con rinuncia anche al ricorso incidentale. Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio. La Corte precisa inoltre che, trattandosi di estinzione e non di rigetto/inammissibilità, non si applica il raddoppio del contributo unificato. Non provvede sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dai ricorrenti per contestare il raddoppio dei termini di accertamento

  • art. 37, comma 24, D.L. n. 223/2006

    richiamato dai ricorrenti per contestare il raddoppio dei termini di accertamento

  • art. 3, comma 3, L. n. 212/2000

    richiamato dai ricorrenti in tema di raddoppio dei termini di accertamento e tutela del contribuente

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per censurare la ricostruzione del reddito e il sindacato sull'operazione contestata

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato per la deducibilità e imputazione dei componenti di reddito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova circa l'inesistenza delle operazioni e la consapevolezza del contribuente

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre motivazione apparente della sentenza impugnata

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato per il contenuto della sentenza tributaria e la sua motivazione

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per contestare il potere dell'Amministrazione di sindacare l'economicità delle scelte imprenditoriali

  • art. 108 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato in tema di costi e sponsorizzazioni

  • art. 6 D.L. n. 193/2016

    richiamato quale base della definizione agevolata invocata dai ricorrenti

  • art. 32 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato dall'Agenzia per eccepire la tardività della censura sul raddoppio dei termini

  • art. 391, comma 3, c.p.c.

    richiamato per affermare che non occorre provvedere sulle spese in caso di estinzione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude la sua applicabilità quando il processo si estingue per rinuncia e non vi è rigetto o inammissibilità

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti

  • art. 6 D.L. n. 193/2016

    richiamato per la procedura di definizione agevolata delle controversie pendenti

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione e impedisce l'esame dei motivi principali e incidentali.
  • In caso di estinzione del processo per rinuncia non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, trattandosi di previsione eccezionale di stretta interpretazione.
  • Quando interviene la rinuncia accettata, la Corte non deve pronunciarsi sul merito delle doglianze relative al raddoppio dei termini, alla motivazione della sentenza o all'onere della prova.
  • La mera invocazione di una procedura di definizione agevolata non è di per sé sufficiente a escludere l'estinzione se il perfezionamento non risulta documentato; ciò che rileva decisivamente è la rinuncia al ricorso e la sua accettazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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