Cassazione Civile, Ordinanza n. 40559/2021 del 17/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte vittoriosa)
La controversia
La lite origina da una domanda, proposta da un fratello contro l'altro, di rimborso della quota di spese sostenute per le esequie del padre comune; il convenuto oppose in compensazione vari controcrediti, ma la domanda fu accolta nei primi due gradi. Il successivo ricorso per cassazione del soccombente venne dichiarato inammissibile con ordinanza. Con il presente ricorso per revocazione contro tale ordinanza, il ricorrente deduceva due motivi: (1) la decisione revocanda sarebbe stata viziata da dolo della controparte, perché la Corte avrebbe rigettato il precedente motivo sulla base dell'esistenza di un accordo transattivo in realtà inesistente, poiché la transazione sarebbe stata stipulata sulla base di una procura rilasciata dal padre in stato di incapacità; (2) la sentenza/ordinanza impugnata si fonderebbe su una dichiarazione di accettazione di eredità, ritenuta falsa con successiva sentenza passata in giudicato. La controparte non si è difesa nel giudizio di revocazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato, in primo luogo, che i provvedimenti della Corte di cassazione sono revocabili, in via ordinaria, solo per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., richiamato dall'art. 391-bis c.p.c.; il dolo della parte non è motivo di revocazione delle decisioni di legittimità, salvo l'ipotesi in cui la Cassazione abbia deciso la causa nel merito ai sensi dell'art. 391-ter c.p.c. In ogni caso, ha osservato che i motivi erano anche infondati/inammissibili perché presupponevano fatti e statuizioni non contenuti nell'ordinanza revocanda: essa non si era affatto fondata né su una transazione tra le parti né su una dichiarazione di accettazione dell'eredità, ma aveva semplicemente escluso il vizio di omessa pronuncia dedotto nel ricorso originario. Nulla sulle spese è stato disposto per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
La revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione è ammessa, in via ordinaria, solo per errore di fatto, non per altri vizi come il dolo della parte.
art. 391-bis c.p.c.
È la norma che disciplina la revocazione delle sentenze e ordinanze della Cassazione, limitandola ai casi di errore di fatto previsti dall'art. 395 n. 4 c.p.c.
art. 391-ter c.p.c.
La revocazione per dolo della parte è esperibile solo se la Corte di cassazione abbia deciso la causa nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è un rimedio eccezionale e, salvo che la Corte abbia deciso nel merito, è ammessa solo per errore di fatto nei limiti dell'art. 395 n. 4 c.p.c.
- Il dolo della parte non è motivo di revocazione contro una pronuncia di legittimità che si sia limitata a controllare la correttezza giuridica della decisione impugnata, perché la Cassazione non accerta i fatti né valuta le prove.
- Un motivo di revocazione è inammissibile quando attribuisce alla decisione revocanda una statuizione che in realtà non contiene: il rimedio non può essere usato per correggere una ricostruzione errata del contenuto della precedente pronuncia.
- Nel giudizio di revocazione, la verifica della Corte si arresta alla coerenza tra il contenuto effettivo della decisione impugnata e il vizio dedotto; se il presupposto fattuale invocato dal ricorrente è inesistente nella pronuncia, il ricorso è inammissibile.
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