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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11342/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva dedotto in dichiarazione, per l'anno d'imposta 2012, costi relativi all'organizzazione di convegni svolti in località turistiche nazionali ed estere e destinati a medici e farmacisti, qualificandoli come spese di pubblicità e quindi interamente deducibili. L'Ufficio li ha riqualificati come spese di rappresentanza, deducibili solo nei limiti di legge, emettendo avviso di accertamento. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 108 e 109 TUIR, del d.m. 19 novembre 2008, dell'art. 17 l. n. 400/1988 e dell'art. 23 Cost., sostenendo che la CTR avesse deciso sulla base di un decreto ministeriale privo di natura normativa e inidoneo a incidere sulla tassabilità/deducibilità; (2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 113 c.p.c., 101 e 111 Cost. e art. 6 CEDU, sempre per il preteso utilizzo illegittimo del decreto ministeriale; (3) violazione degli artt. 108 e 109 TUIR, assumendo che la CTR non avesse applicato i criteri sostanziali distintivi tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza, da individuarsi nelle finalità perseguite dall'impresa. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati, rilevando che l'art. 108, comma 2, TUIR legittima il decreto ministeriale di attuazione e che, nel merito, la natura di rappresentanza delle spese emergeva dalla tipologia dei beni, dai destinatari e dalla prestazione resa, consistente in soggiorni turistici in occasione di attività promozionali.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha escluso sia il vizio di legittimità costituzionale/procedurale della decisione fondata anche sul d.m. 19 novembre 2008, sia l'errore di qualificazione delle spese, ritenendo corretta la ricostruzione della CTR che aveva considerato i costi come spese di rappresentanza e non di pubblicità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 108 d.P.R. n. 917/1986

    Il secondo periodo del comma 2 demanda al Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, la definizione dei requisiti di inerenza e congruità delle spese di rappresentanza; il terzo periodo prevede la deducibilità delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    È richiamato dalla ricorrente come norma sui criteri di deducibilità dei costi, ma la Corte non ravvisa un suo malgoverno nella decisione impugnata.

  • d.m. 19 novembre 2008

    È qualificato come atto attuativo coerente con la delega contenuta nell'art. 108 TUIR; la Corte ne esclude l'illegittimità e ne considera la previsione sulle spese per viaggi turistici in occasione di attività promozionali conforme ai principi giurisprudenziali.

  • art. 17 l. n. 400/1988

    È richiamato nel motivo come parametro per contestare la natura normativa del decreto ministeriale, ma la Corte ritiene decisivo che il potere sia specificamente previsto dalla legge tributaria.

  • art. 23 Cost.

    La Corte esclude la violazione del principio di legalità sostanziale, osservando che nel caso vi è una specifica copertura legislativa del potere ministeriale e che la riserva di legge non è lesa.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nel ragionamento sul principio di legalità dell'azione amministrativa e sulla possibilità per la legge di attribuire alla p.a. poteri attuativi anche con contenuto normativo ulteriore.

  • art. 103 Cost.

    Citato insieme agli artt. 23 e 113 Cost. come fondamento del principio di legalità dell'azione amministrativa.

  • art. 113 Cost.

    Citato insieme agli artt. 23 e 103 Cost. come fondamento del principio di legalità dell'azione amministrativa e della sua sindacabilità.

  • art. 101 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo, ma non ritenuto leso dalla decisione impugnata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo come parametro del giusto processo, ma la Corte non ravvisa alcuna nullità della sentenza.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel secondo motivo a sostegno della denuncia di violazione del giusto processo, ma la censura è respinta.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di violazione di legge proposti con il primo e il terzo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo con cui si deduce la nullità della sentenza per violazione del giusto processo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    È la norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In tema di imposte sui redditi, la distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza va effettuata in base alla finalità oggettivamente perseguita: sono di pubblicità quelle che mirano direttamente a promuovere prodotti o servizi e ad aumentare le vendite, mentre sono di rappresentanza quelle dirette ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa solo in via mediata e indiretta.
  • Il d.m. 19 novembre 2008, in materia di spese di rappresentanza, è legittimamente emanato in forza della specifica delega contenuta nell'art. 108, comma 2, TUIR; non viola il principio di legalità tributaria quando la legge determina in modo sufficiente presupposti, ambito e contenuto del potere regolamentare/attuativo.
  • Nelle imprese farmaceutiche, le spese per convegni o congressi possono essere trattate come pubblicità solo se l'attività ha reale contenuto promozionale; quando l'iniziativa si traduce in soggiorni o viaggi turistici, prevale normalmente la finalità di rappresentanza.
  • La qualificazione delle spese come rappresentanza o pubblicità è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logicamente coerente.
  • La deducibilità dei costi relativi a iniziative rivolte a medici non dipende dal mero coinvolgimento di tali destinatari, ma dalla concreta struttura dell'iniziativa e dal suo obiettivo economico-promozionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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