Cassazione Penale, Sentenza n. 47644/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 12.7.2024 che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Ha censurato la mancata attualità delle esigenze cautelari per l'ampio intervallo temporale dall'ultimo reato (gennaio 2022), il comportamento carcerario positivo e l'assenza di occasioni prossime di reiterazione, nonché la motivazione generica circa la concretezza del pericolo di recidiva e la mancata valutazione sulla applicabilità degli arresti domiciliari con strumenti di controllo e divieto di comunicazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non siano emersi elementi di novità tali da affievolire le esigenze cautelari individuate con la misura originaria (emessa il 24.4.2023), ha richiamato la presunzione di attualità e concretezza prevista per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 (traffico di stupefacenti) ai sensi dell'art. 275, terzo comma, e ha confermato la valutazione del Tribunale che ha fondato il pericolo di reiterazione sulla gravità e molteplicità dei reati (15 reati-fine con consistenti quantitativi di droga), sulla spiccata professionalità delinquenziale e sulla specifica bibliografia criminale del ricorrente. Ha inoltre respinto l'argomento del "tempo silente" ritenendo che due mesi di sospensione dell'attività associativa non dimostrino la definitiva dissociazione e ha condiviso il diniego degli arresti domiciliari con controlli per l'inaffidabilità del ricorrente (pregressa violazione di detenzione domiciliare). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 309/1990
Offesa sostanziale contestata (traffico di stupefacenti). La Corte rileva che tale fattispecie, per le sue caratteristiche, beneficia della presunzione cautelare in ordine al pericolo di reiterazione quando ricorre l'art. 275, terzo comma.
art. 275, terzo comma cod. pen.
Richiamata dalla Corte come principio presuntivo: per taluni reati (tra cui quelli di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990) sussiste una presunzione di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione che grava sul ricorrente l'onere di superarla con elementi di fatto nuovi o dimostrativi della dissociazione.
art. 284, secondo comma cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicabilità degli arresti domiciliari con prescrizioni (strumenti di controllo e divieti di comunicazione). La Corte ha ritenuto che tali misure fossero inidonee nel caso concreto per l'inaffidabilità del ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulla liquidazione delle spese processuali: la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese e ha disposto il versamento alla Cassa delle Ammende in ragione di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Per valutare l'attualità delle esigenze cautelari rileva il tempo intercorso dall'emissione della misura originaria, non semplicemente dalla commissione dell'ultimo reato; il periodo trascorso in carcere non elide le esigenze cautelari se non emergono elementi di novità
- Nei reati associativi e nello specifico nei delitti di traffico di stupefacenti trova applicazione una presunzione di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione (art. 275, comma 3): il giudice della libertà non è tenuto a fornire argomentazione positiva se la presunzione non è stata efficacemente confutata dalla difesa
- Il "tempo silente" (assenza di reati per un periodo) non è di per sé sufficiente a dimostrare la definitiva dissociazione dal sodalizio: occorrono elementi probatori concreti che attestino la rottura dei legami o l'esaurimento dell'attività del gruppo
- La gravità, la pluralità dei reati e la specifica 'bibliografia criminale' del soggetto (precedenti e condanne) rafforzano la prognosi di pericolosità e giustificano il mantenimento di misure più afflittive
- La richiesta di sostituzione della misura con arresti domiciliari con strumenti di controllo può essere negata quando emergano elementi di inaffidabilità del richiedente (es. pregresse violazioni della detenzione domiciliare); il giudice deve motivare il rigetto con riferimento a elementi concreti
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