Sentenza n. 719/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 4288/2024 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro che aveva condannato il Ministero all'erogazione della Carta Docente per gli anni scolastici 2019/20-2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 4288/2024 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 13 febbraio 2025. La sentenza aveva riconosciuto in suo favore il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica, per complessivi 2.000 euro, a decorrere dall'anno scolastico 2019/20 e fino all'anno 2022/23. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, il Ministero non aveva eseguito il pagamento, neppure parzialmente. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito e non ha fornito indicazioni sull'esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. La documentazione prodotta e le dichiarazioni della ricorrente dimostravano l'assenza di qualsiasi pagamento, mentre il Ministero non aveva formulato contestazioni sull'an o sul quantum del credito. Il Tribunale ha quindi accertato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di effettuare integralmente il pagamento entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, quale commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento: il commissario dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, a cura della ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a spese dell'amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e dei poteri del giudice amministrativo nell'accertare l'inottemperanza e impartire le prescrizioni necessarie all'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il pagamento delle somme dovute in base a un titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione è preceduto dal termine dilatorio di 120 giorni; decorso inutilmente tale termine, l'inerzia dell'amministrazione integra inottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È il fondamento normativo del beneficio economico della Carta elettronica del docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
Massime di principio
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione, l'assenza di pagamento, anche parziale, consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inadempimento e ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito risultante dal titolo e non fornisce prova dell'avvenuto adempimento, il credito può essere considerato non contestato nell'an e nel quantum ai fini dell'ordine di pagamento.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e fissando le modalità e il termine dell'adempimento sostitutivo.
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