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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12680/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per nullità rilevabile d'ufficio: ha dichiarato che l'omessa comunicazione dell'udienza all'ANBSC e per essa all'Avvocatura dello Stato ha determinato nullità assoluta. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo giudizio, previa integrazione del contraddittorio con l'Agenzia.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la nullità dell'ordinanza del Tribunale di Roma per omessa notificazione all'ANBSC, domiciliata presso l'Avvocatura dello Stato, del decreto di fissazione dell'udienza camerale nel procedimento di opposizione promosso dal creditore. Si sosteneva che, essendo i beni divenuti di gestione e amministrazione dell'Agenzia a seguito della confisca definitiva, l'ANBSC era terzo interessato e doveva essere integrata nel contraddittorio; inoltre si richiamavano le disposizioni della legge n. 228/2012 (commi 194-205, in particolare commi 197 e 199) e gli articoli del d.lgs. n. 159/2011 (art. 52, art. 28, art. 45/38/59) che disciplinano la gestione dei beni confiscati e la verifica dei crediti, nonché la normativa sulla confisca allargata (art. 12-sexies).

Norme richiamate

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), commi 194-205

    commi 194-205, in particolare commi 197, 199 e 200

    Le disposizioni si applicano anche alla confisca 'allargata' e pongono obblighi procedurali in tema di verifica dei crediti e comunicazione all'Agenzia: il giudice dell'esecuzione, una volta ammesso il credito, deve darne comunicazione immediata all'ANBSC

  • Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia)

    art. 28, art. 38, art. 45, art. 52, art. 59 comma 3

    Stabilisce la presa in carico, gestione e amministrazione dei beni confiscati da parte dell'ANBSC; disciplina i criteri di ammissione dei crediti e impone che il decreto di approvazione dello stato passivo venga comunicato all'Agenzia, facendo dell'ANBSC un terzo interessato da integrare nel contraddittorio

  • Legge n. 356/1992

    La confisca prevista dall'art. 12-sexies (c.d. confisca allargata) rientra nell'ambito di applicazione delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2013, compresi gli obblighi di coinvolgimento dell'ANBSC

  • Codice di procedura penale

    Prevede il sequestro preventivo; nella pratica processuale richiamata dal caso, il bene era stato sequestrato ai sensi di tali norme e poi definitivamente confiscato, con conseguente obbligo di tutela dei diritti dei terzi interessati

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione

    Sezioni Unite civili, n. 10532/2013; Sez. 1, n. 26527/2014; Sez. 3, n. 17543/2019

    La giurisprudenza ha chiarito che le disposizioni della legge di stabilità si applicano anche alla confisca allargata e che per 'interessato' si deve intendere anche chi, al momento della decisione, risulta formalmente titolare del bene; pertanto chi è titolare del bene confiscato deve essere notificato delle udienze decisorie

Massime di principio

  • Quando la confisca è divenuta definitiva e la gestione del bene è attribuita all'ANBSC, l'Agenzia è un terzo interessato che deve essere integrato nel contraddittorio nei giudizi relativi ai diritti sul bene
  • La mancata notificazione all'ANBSC (e per essa all'Avvocatura dello Stato) dell'udienza decisoria comporta nullità assoluta della decisione adottata in sua assenza
  • Le regole introdotte dalla legge di stabilità 2013 si applicano anche alla confisca allargata di cui all'art. 12-sexies, quindi gli adempimenti relativi alla verifica dei crediti e alla comunicazione all'Agenzia sono obbligatori
  • Il giudice dell'esecuzione che ammette un credito relativo a beni confiscati deve darne immediata comunicazione all'ANBSC; l'omissione può portare ad annullamento e rinnovazione del giudizio
  • In presenza di un titolare formale del bene diverso dal soggetto che ha proposto l'istanza, il titolare formale va considerato 'interessato' e deve essere avvisato delle udienze in cui si decide sulla consegna o sulla revoca della confisca
  • Per evitare il rischio di nullità le parti e il giudice devono verificare la presenza di terzi titolari e, quando i beni sono nella disponibilità o gestione dello Stato tramite l'ANBSC, attivare la comunicazione all'Avvocatura dello Stato per la difesa dell'Agenzia

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