Cassazione Penale, Sentenza n. 51672/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva assolto Barra Maria Luisa dal reato di appropriazione indebita aggravata, deducendo un unico motivo di ricorso per cassazione: violazione di legge (art.192 c.p.p. in relazione all'art.646 c.p. e art.54 del regolamento ISVAP del 16/10/2006) e vizio di motivazione per manifesta illogicità. Il ricorso conteneva inoltre rilievi procedurali relativi all'applicabilità dell'art.573, comma 1-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il difensore della parte civile non era munito di procura speciale per proporre ricorso in cassazione: dall'atto emergeva solo il mandato originario conferito in primo grado, senza indicazione del potere di impugnare in sede di legittimità. Per effetto dell'inammissibilità il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p., valutati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per dedurre violazioni di legge; la Corte tuttavia ha ritenuto decisivo che il difensore non avesse procura speciale, principio procedurale che rende inammissibile il ricorso indipendentemente dal merito delle censure
art. 646 cod. pen.
Norma penale relativa all'appropriazione indebita contestata in primo grado; la Corte d'appello aveva assolto l'imputata dall'accusa formulata ai sensi di tale articolo
art. 54 regolamento ISVAP (16/10/2006)
Norma tecnica richiamata nel ricorso in relazione all'aggravante o profilo regolamentare, ma non determinante per la decisione sulla ammissibilità del ricorso
art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Questione sollevata nel processo sulla possibilità di applicazione della norma: la trattazione è stata rimessa alle Sezioni unite e non ha inciso sull'esito dell'inammissibilità per carenza di procura speciale
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna per spese e somme a favore della Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000 valutando colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Corte Cost. sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui, ai fini della determinazione della somma da irrogare ex art.616 c.p.p., vanno valutati i profili di colpa che hanno determinato l'inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza di legittimità sulla procura speciale
Sez. 6, n. 14404 del 12/03/2019; Sez. 5, n. 5238 del 22/11/2013; Sez. 5, n. 43982 del 15/07/2009
Costante orientamento secondo cui il ricorso per cassazione proposto dal difensore della parte civile è inammissibile se non sorretto da procura speciale per proporre impugnazioni in sede di legittimità
Massime di principio
- Il difensore della parte civile deve essere munito di procura speciale per proporre ricorso in Cassazione; la mancanza di tale mandato rende il ricorso inammissibile a prescindere dal merito delle censure
- Prima di proporre impugnazioni in sede di legittimità è essenziale verificare che il mandato difensivo esprima espressamente il potere di impugnare in Cassazione o sia integrato da una specifica procura alle liti per il grado di appello/legittimità
- L'inammissibilità per vizi formali della procura può comportare non solo il rigetto del ricorso ma anche la condanna alle spese e l'applicazione di una somma a favore della Cassa delle ammende ex art.616 c.p.p., valutati eventuali profili di colpa
- Questioni rilevanti di diritto (es. interpretazione di norme processuali come l'art.573 c.p.p.) possono essere rimesse a sezioni unite senza incidere sull'accertamento dell'ammissibilità processuale dell'impugnazione
- Se si ravvisa un vizio di rappresentanza prima della scadenza del termine per proporre ricorso, è opportuno integrare o rinnovare il mandato (procura speciale) tempestivamente per evitare inammissibilità formali
- La verifica preventiva della documentazione di costituzione e dei poteri del difensore è fondamentale per la parte che intende impugnare, e il difensore stesso deve esplicitare nel ricorso il riferimento alla procura speciale quando richiesta
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