Cassazione Penale, Sentenza n. 9625/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 624-bis, 625, n. 2 c.p. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per non aver la Corte territoriale risposto alle censure sull'attendibilità dei rilievi dattiloscopici (rilievi di impronte papillari), chiedendo implicitamente un accertamento peritale, nonché per non aver tenuto adeguatamente conto della prova d'alibi fornita (dichiarazioni di testimone sulla presenza dell'imputato in altro luogo). Il motivo è quindi incentrato sulla presunta inaffidabilità degli accertamenti tecnici e sull'omessa valutazione dell'alibi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i rilievi dattiloscopici costituiscano, secondo orientamento consolidato, una prova idonea a fondare la responsabilità e che la prova contraria possa provenire solo dall'imputato con specifiche e concrete contestazioni. Le censure del ricorrente sono state giudicate generiche e prive di specificità (si criticava, ad esempio, solo il numero degli operatori), ragion per cui non potevano fondare un ricorso di cassazione. Quanto alla richiesta (implicitamente dedotta) di perizia, la Corte ha osservato che non risultava formale richiesta e che, comunque, non era necessaria di fronte alla genericità delle contestazioni tecniche. Sulla prova d'alibi la Corte d'appello aveva motivato che le dichiarazioni non erano oggettivamente riscontrate e che i tempi e le distanze rendevano compatibile la consumazione del reato nella località indicata dal giudice; tale valutazione è stata ritenuta non censurabile in questa sede. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Norma relativa al reato per cui è stato condannato l'imputato; richiamata per identificare il titolo di reato oggetto del processo.
art. 625, n. 2 cod. pen.
Richiamata come specificazione dell'aggravante o della fattispecie collegata al reato contestato.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. con l. 18/12/2020, n. 176)
Norma procedurale richiamata per segnalare che le parti non hanno chiesto la discussione orale prevista da tale disposizione; rilevante ai fini della trattazione del ricorso.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i limiti in cui il motivo di ricorso è stato enunciato e per l'osservazione circa la necessaria specificità delle censure in cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la sentenza di condanna al versamento di somme alla Cassa delle ammende; applicata per la determinazione dell'importo di Euro 3.000,00.
Giurisprudenza consolidata (es. Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022, Cosco, Rv. 282795; Sez. 5 n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808)
La Corte richiama il principio consolidato per cui i rilievi dattiloscopici su oggetti pertinenti al reato costituiscono prova idonea di responsabilità e che critiche generiche all'attendibilità degli accertamenti tecnici sono inammissibili in cassazione. Inoltre è affermato che il difetto di motivazione su motivi generici non è sindacabile in questa sede.
Massime di principio
- I rilievi dattiloscopici rilevati su oggetti pertinenti al reato costituiscono prova idonea a fondare la responsabilità e, se non specificamente e concretamente contestati dall'imputato, sono normalmente decisivi.
- Le censure generiche sull'attendibilità di indagini tecniche (es. contestare solo il numero degli operatori o formulare critiche vaghe) non sono sufficienti per ottenere l'annullamento in Cassazione: è necessaria una specifica indicazione di quale elemento renda il risultato inaffidabile.
- Il giudice di merito non è obbligato a disporre una perizia solo perché la difesa esprime sospetti generici; la richiesta di accertamento tecnico deve essere formulata con precisione e motivata.
- La prova d'alibi deve essere concreta e oggettivamente riscontrabile; la mera dichiarazione di presenza altrove non impedisce la condanna se il giudice ritiene compatibili tempi e distanze con la consumazione del reato.
- In sede di cassazione si valuta prevalentemente la correttezza dell'applicazione del diritto e la sufficienza della motivazione: vizi derivanti da argomentazioni difensive vaghe o non provate non superano la soglia di ammissibilità del ricorso.
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