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Ordinanza

Ordinanza n. 833/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento del Responsabile del settore VII – urbanistica, pianificazione e sviluppo del territorio prot. n. 0000882 del 13.1.2026 (successivamente per-venuto), con cui è stata interdetta la realizzazione di un impianto di telefonia mobile ed è stata intimata la rimozione delle opere realizzate.

Giustizia amministrativa202601404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che ha interdetto la realizzazione di un impianto di telefonia mobile e ordinato la rimozione delle opere realizzate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare ha dedotto, secondo quanto emerge dall’ordinanza, il difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto, il quale, nonostante il decorso dei termini per la formazione del silenzio-assenso sull’istanza presentata ai sensi dell’art. 44 CCE, si fonda sulla generica affermazione del mancato rispetto della distanza di 250 metri dai cosiddetti “luoghi di attenzione”. Il provvedimento richiama inoltre una disposizione del regolamento comunale già annullata con sentenza del TAR Campania, Sez. VII, passata in giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli atti impugnati. Nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto meritevole di favorevole apprezzamento il dedotto difetto di istruttoria e motivazione, rilevando che l’amministrazione si è limitata a una generica contestazione relativa alla distanza dai “luoghi di attenzione”, nonostante il decorso dei termini per la formazione del silenzio-assenso sull’istanza ex art. 44 CCE, e ha applicato una disposizione regolamentare già annullata con sentenza passata in giudicato. È stato inoltre ravvisato il periculum in mora, in ragione dell’impedimento alla realizzazione dell’intervento e dell’obbligo di rimozione delle opere. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza pubblica di gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 44 CCE

    L’ordinanza considera rilevante il decorso dei termini per la formazione del silenzio-assenso sull’istanza presentata ai sensi dell’art. 44 CCE, quale elemento che rende non adeguatamente istruito e motivato il successivo provvedimento inibitorio.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta in via incidentale; la domanda è stata accolta in presenza di un fumus relativo ai vizi di istruttoria e motivazione e di un periculum derivante dall’interdizione dell’intervento e dall’ordine di rimozione.

  • art. 3, comma 3.1, lett. c), del regolamento comunale

    La disposizione regolamentare relativa alla distanza dai “luoghi di attenzione” è stata richiamata dall’amministrazione, ma risultava già annullata con sentenza del TAR Campania passata in giudicato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il provvedimento che interdice la realizzazione di un impianto di telefonia mobile e ordina la rimozione delle opere deve essere adeguatamente istruito e motivato, non potendo fondarsi sulla sola generica affermazione del mancato rispetto di una distanza dai cosiddetti “luoghi di attenzione”.
  • Il decorso dei termini per la formazione del silenzio-assenso sull’istanza prevista dall’art. 44 CCE costituisce un elemento che l’amministrazione deve considerare specificamente nel motivare un successivo provvedimento inibitorio relativo alla realizzazione di un impianto di telefonia mobile.
  • L’amministrazione non può fondare un provvedimento su una disposizione regolamentare già annullata con sentenza passata in giudicato.
  • L’impedimento alla realizzazione dell’intervento programmato e l’obbligo di rimozione delle opere possono integrare il periculum in mora richiesto per la sospensione cautelare del provvedimento inibitorio.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini del procedimento e silenzio
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelare

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