Sentenza n. 5237/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna n. 259/2026, limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La parte appellante aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza del giudicato civile che le riconosceva il beneficio economico della Carta elettronica per il docente, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per complessivi euro 2.000,00. L’appello era circoscritto al capo relativo alle spese di lite, ritenute inadeguate nella misura liquidata dal TAR. Il Ministero si è costituito resistendo al gravame.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato indirizzo della Sezione sui criteri di liquidazione delle spese nei giudizi analoghi. In parziale riforma della sentenza appellata, ha liquidato in euro 800,00 le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, ponendole a carico del Ministero e disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato a rimborsare il contributo unificato versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado. Poiché l’appello è stato accolto solo parzialmente, le spese del grado d’appello sono state compensate, anche in considerazione delle incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»
Consente al giudice di motivare la decisione mediante rinvio a precedenti conformi, purché siano concisamente esposti i motivi della decisione.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Consente, nelle sentenze semplificate, una motivazione sintetica fondata sul punto risolutivo o su un precedente conforme.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Indicato quale fondamento del beneficio economico della Carta elettronica per il docente, riconosciuto nel giudicato civile per l’importo complessivo di euro 2.000,00.
Massime di principio
- Nel giudizio d’appello limitato alla liquidazione delle spese processuali, il giudice può riformare parzialmente la sentenza di primo grado rideterminando l’importo dovuto in relazione all’attività svolta e ai criteri applicabili, anche sulla base di un consolidato indirizzo giurisprudenziale della Sezione.
- Quando l’appello è accolto soltanto in parte, le spese del grado d’appello possono essere compensate, in particolare se sussistono obiettive incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese.
- La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico richiamo a precedenti conformi, purché il rinvio consenta di individuare la ratio decidendi e soddisfi l’obbligo di motivazione previsto dal codice del processo amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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