Ordinanza n. 808/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia 1) del decreto del Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia dell’8.10.2025 prot. 49799 con il quale è stata disposta la rideterminazione del punteggio delle ricorrenti con la conseguente rettifica in parte qua della graduatoria di merito integrata della classe di concorso ADMM “Sostegno nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Sicilia di cui al D.D.G. n. 2575 del 23.12.2023; 2) della graduatoria di merito della classe di concorso ADMM “Sostegno nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Sicilia di cui al D.D.G. n. 2575 del 23.12.2023, come rettificata dal decreto sub 1) impugnato, nella parte in cui le ricorrenti non risultano più collocate tra i posti vincitori e sono stati loro decurtati punti 12.50 ciascuno; 3) degli sconosciuti atti di rettifica del punteggio originariamente assegnato alle ricorrenti; 4) del Decreto ministeriale n.205 del 26.10.2023 e della relativa Tabella B allegata, recante la Tabella di valutazione titoli, nella parte in cui, al punto B.4.1, dovesse essere interpretata nel senso di escludere l’attribuzione dei 12,50 punti ivi previsti per il superamento di un precedente concorso ordinario per il medesimo grado di scuola ma su altra classe di concorso; 5) di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque pregiudizievole per le ricorrenti, ivi compresi gli sconosciuti verbali e provvedimenti relativi alla rettifica del punteggio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rideterminazione e decurtazione di 12,50 punti ciascuna nella graduatoria di merito del concorso per la classe ADMM, con conseguente esclusione dai posti vincitori e dall'elenco degli idonei e risoluzione dei contratti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidate a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia che ha rideterminato i punteggi loro attribuiti dalla commissione giudicatrice e ha rettificato la graduatoria di merito della classe di concorso ADMM "Sostegno nella scuola secondaria di I grado". Hanno contestato anche la Tabella B allegata al decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, nella parte in cui fosse interpretata come ostativa all'attribuzione di 12,50 punti per il superamento di un precedente concorso ordinario relativo al medesimo grado di scuola, sebbene per altra classe di concorso. La censura cautelarmente valorizzata dal TAR riguarda la violazione del riparto di competenze previsto dalla lex specialis concorsuale: l'USR, nel rideterminare i punteggi già assegnati dalla commissione, si sarebbe sostituito all'organo valutatore, in violazione dell'art. 8, comma 5, del decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023. Il ricorso è stato notificato soltanto a due controinteressati, sicché è stata disposta l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente, a un primo sommario esame, il fumus boni iuris, poiché l'USR appariva essersi sostituito alla commissione giudicatrice nella rideterminazione dei punteggi, in violazione del riparto di competenze stabilito dalla lex specialis concorsuale. Ha ravvisato anche il periculum in mora, costituito dal grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esclusione delle ricorrenti dalla graduatoria dei vincitori e dall'elenco degli idonei, nonché dalla conseguente risoluzione dei contratti. Ha quindi ordinato il reinserimento delle ricorrenti nella graduatoria nella posizione utile ai fini delle nomine in ruolo precedentemente occupata, fino alla definizione del merito. Il Collegio ha inoltre disposto, a pena di improcedibilità, l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami: le ricorrenti devono trasmettere al Ministero, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, l'ordinanza stessa e una comunicazione sintetica con numero di ricorso, petitum, censure e atti impugnati; il Ministero deve pubblicare tali atti sul proprio sito nei successivi 15 giorni e le ricorrenti devono depositare la prova della pubblicazione entro 30 giorni dalla pubblicazione. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 23 settembre 2026. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo presenti fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 8, comma 5, decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023
È richiamato quale disposizione della lex specialis relativa al riparto di competenze per la valutazione e la rideterminazione dei punteggi; il TAR ha ritenuto che l'USR si fosse sostituito alla commissione giudicatrice.
decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, Tabella B, punto B.4.1
È impugnato nella parte in cui potrebbe essere interpretato come escludente l'attribuzione di 12,50 punti per il superamento di un precedente concorso ordinario per il medesimo grado di scuola, ma per altra classe di concorso; la questione è stata considerata nell'ambito della competenza del TAR, senza definizione nel merito.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, l'amministrazione non può sostituirsi alla commissione giudicatrice nella rideterminazione di punteggi già assegnati, quando la lex specialis riserva alla commissione la relativa valutazione, salvo il rispetto delle competenze e delle procedure previste dalla disciplina concorsuale.
- Ai fini della tutela cautelare, il fumus boni iuris può ravvisarsi nella plausibile violazione del riparto di competenze tra ufficio amministrativo e commissione giudicatrice, qualora l'ufficio modifichi autonomamente le valutazioni della commissione.
- L'esclusione da una graduatoria concorsuale di vincitori o idonei e la conseguente risoluzione dei contratti possono integrare un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare il periculum in mora.
- Quando il ricorso è notificato soltanto ad alcuni controinteressati e il loro numero rende difficoltosa la notificazione individuale, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, indicando termini e modalità il cui mancato rispetto può comportare l'improcedibilità del ricorso.
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