Cassazione Civile, Ordinanza n. 19052/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo relativo alla propria autovettura, emesso per omesso pagamento delle tasse automobilistiche per le annualità 2004-2006. Egli assumeva di avere acquistato il veicolo solo nel 2007, quindi contestava la riferibilità dei tributi e degli atti consequenziali al proprio acquisto. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR aveva respinto l'appello ritenendo che la contestazione dovesse essere proposta contro gli atti prodromici al preavviso di fermo. In cassazione il contribuente proponeva quattro motivi, ma successivamente depositava una memoria con rinuncia al ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere; in seguito chiedeva anche la sospensione del giudizio in attesa della definizione di una querela di falso. La Corte ha esaminato soprattutto la questione della rinuncia, rilevando che essa era stata già espressamente e inequivocamente formulata e che l'eventuale revoca era inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso per cassazione. Ha osservato che la rinuncia era già stata depositata prima dell'istanza di sospensione fondata sulla querela di falso e che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia produce estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte; l'accettazione rileva solo ai fini delle spese. Non vi è stata pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell'intimata e non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato, ritenendosi la fattispecie esclusa dalla ratio sanzionatoria della norma.
Norme richiamate
artt. 390 e 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione è regolata in modo autonomo rispetto alla rinuncia nel giudizio di merito e comporta l'estinzione del procedimento; la revoca della rinuncia è inammissibile.
art. 306 c.p.c.
La disciplina della rinuncia nel giudizio di merito, che richiede l'accettazione della controparte, non si applica al giudizio di cassazione.
art. 390 c.p.c.
La norma conferma che la rinuncia al ricorso per cassazione è efficace anche senza accettazione della controparte; l'adesione delle altre parti rileva solo ai fini della condanna alle spese.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando l'impugnazione sia definita per rinuncia sopravvenuta o inammissibilità, in quanto la ratio è scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso produce di per sé l'estinzione del processo, senza che sia necessaria l'accettazione della controparte.
- La revoca della rinuncia al ricorso per cassazione è inammissibile una volta che la rinuncia sia stata validamente formulata.
- La disciplina della rinuncia nel giudizio di merito non è estensibile al giudizio di cassazione, che è regolato da una disciplina speciale.
- L'adesione della controparte alla rinuncia rileva solo ai fini delle spese di lite, non per l'efficacia estintiva dell'atto.
- L'ulteriore contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia sopravvenuta.
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