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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28853/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze è stata applicata, ex art. 444 c.p.p., la pena richiesta dalle parti a un imputato in relazione a due episodi di furto aggravato e a un episodio di incendio. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo con un unico motivo l'inosservanza di norme processuali e sostenendo di non conoscere appieno la lingua italiana, con implicita critica alla validità della manifestazione di volontà resa in sede di patteggiamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. in materia di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento. La doglianza sull'insufficiente conoscenza della lingua italiana non rientra tra i motivi tassativi ammessi, essendo consentite solo censure attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La Corte ha inoltre rilevato che dal verbale di interrogatorio risultava che l'imputato parla e comprende la lingua italiana. Conseguentemente, ha pronunciato l'inammissibilità de plano e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ex art. 444 cod. proc. pen.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso deciso mediante patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    prevede che il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    l'inammissibilità ... deve essere pronunciata de plano

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità procedimentali ulteriori.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ... al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00

    stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • La doglianza relativa alla pretesa insufficiente conoscenza della lingua italiana è deducibile solo se incide sull'effettiva espressione della volontà dell'imputato, e comunque deve rientrare nei limiti dei motivi consentiti contro il patteggiamento.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso emerge ictu oculi, la Corte può dichiararla de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono automaticamente le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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