Cassazione Civile, Ordinanza n. 00245/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi professionali, spese vive e spese legali relativi all'attività svolta quale difensore d'ufficio in un'udienza penale nella quale il destinatario dell'ingiunzione era stato sottoposto a esame. Il debitore ha proposto opposizione, poi rigettata nei due gradi di merito, sostenendo in cassazione che: l'attività effettivamente svolta si sarebbe limitata alla sola partecipazione all'udienza, per cui avrebbe dovuto trovare applicazione la voce tariffaria relativa a tale sola attività; anche assumendo il massimo tabellare, l'importo liquidato sarebbe stato comunque eccessivo; inoltre, in mancanza di parcella corredata dal parere del competente Ordine professionale, il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere emesso. Il ricorso per cassazione è stato proposto con un unico motivo, formalmente denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e del D.M. 127/2004, nonché degli artt. 633 e 636 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non rispettasse l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché il ricorrente si limitava ad affermare che doveva essere riconosciuto solo il compenso per la partecipazione all'udienza, senza indicare in modo specifico il contenuto della nota spese/specifica dell'avvocato né segnalarne adeguatamente la produzione nel giudizio di merito. La Corte ha inoltre osservato che, secondo il proprio precedente richiamato, anche nella nomina del difensore d'ufficio in udienza il compenso può includere attività preliminari di esame e studio svolte in tempi compatibili con la prosecuzione dell'udienza. Ne ha tratto anche la conseguenza che la doglianza relativa al mancato parere dell'Ordine era parimenti inammissibile, perché non scalfiva l'accertamento di merito secondo cui i compensi erano stati richiesti nei minimi tariffari. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 97, comma 4, c.p.p.
viene richiamato solo per qualificare l'attività svolta come difesa d'ufficio all'udienza penale.
D.M. 8 aprile 2004 n. 127
la sentenza di merito aveva ritenuto applicata la tariffa minima; la Corte di cassazione non entra nel merito della quantificazione perché la censura è inammissibile per difetto di specificità.
art. 3 Tariffa penale di cui al D.M. 127/2004
è richiamato dalla sentenza di merito per giustificare la determinazione del compenso per un cliente con aumento del 20% in ragione dell'assistenza resa a più soggetti.
art. 4 D.M. 127/2004
il ricorrente invoca questa disposizione per sostenere che dovesse essere liquidato il solo importo base per la partecipazione a ogni udienza.
art. 633 c.p.c.
è richiamato nel motivo di ricorso per sostenere l'asserita illegittimità del decreto ingiuntivo in assenza dei presupposti documentali richiesti.
art. 636 c.p.c.
è richiamato nel motivo di ricorso per sostenere che, senza parcella corredata dal parere dell'Ordine, l'ingiunzione non avrebbe potuto essere concessa.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte lo applica come norma sulla specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione, ritenendo necessario indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione negli atti di causa.
art. 380-bis.1 c.p.c.
viene menzionato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
viene applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
viene richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato su errores in iudicando che presuppongono il contenuto di atti o documenti, il ricorrente deve indicare con precisione il tenore del documento invocato e la sua presenza nel fascicolo; il mero richiamo assertivo non consente il controllo di legittimità.
- L'onere di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. non impone la trascrizione integrale degli atti, ma richiede una puntuale rappresentazione del loro contenuto nella parte rilevante per la censura.
- In tema di compensi dell'avvocato nominato difensore d'ufficio in udienza, la prestazione professionale può non esaurirsi nella sola presenza in aula, potendo comprendere anche una minima attività preliminare di esame e studio compatibile con i tempi dell'udienza.
- Quando il giudice di merito accerta che i compensi sono stati richiesti secondo i minimi tariffari, una censura che contesti solo alcune voci senza attaccare specificamente tale accertamento è inidonea a fondare la cassazione.
- La doglianza relativa alla mancanza del parere dell'Ordine professionale non è autosufficiente se non dimostra, in concreto, che la liquidazione sia avvenuta in violazione del regime tariffario applicato e delle voci effettivamente richieste.
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