Cassazione Civile, Ordinanza n. 19295/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Il proprietario di un terreno di mq 3099, compreso in un PIP e occupato d'urgenza in forza di decreto autorizzatorio, aveva rifiutato l'indennità provvisoria offerta dall'ente e contestato la stima del collegio tecnico, proponendo opposizione dinanzi alla Corte d'appello. La Corte territoriale aveva rigettato la domanda ritenendo mancante il decreto di esproprio, non ancora emesso e comunque ormai precluso per scadenza dei termini. In cassazione il ricorrente principale ha dedotto: 1) violazione delle norme del d.P.R. n. 327 del 2001, dell'art. 112 c.p.c. e difetto di motivazione, perché la domanda riguardava l'indennità di occupazione d'urgenza e non richiedeva il previo decreto di esproprio; 2) erronea affermazione che il decreto di esproprio fosse condizione dell'azione di opposizione alla stima, mentre sarebbe sufficiente la comunicazione del deposito della relazione di stima; 3) tardività della questione sollevata dal Comune e illegittima rilevazione officiosa della mancanza del decreto, oltre al rilievo che il termine per emetterlo sarebbe ancora pendente in ragione dell'efficacia decennale del piano urbanistico. Il Comune ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che il proprietario possa agire immediatamente per ottenere la giusta indennità di occupazione legittima senza attendere il decreto di esproprio, poiché la mancata o tardiva emissione di tale decreto non incide sulla legittimità dell'occupazione se essa è intervenuta in presenza di valida dichiarazione di pubblica utilità. Ha invece rigettato gli altri motivi, ribadendo che nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione il decreto di esproprio è condizione dell'azione e deve essere verificato d'ufficio anche in cassazione, per l'indissolubile collegamento tra indennità e trasferimento della proprietà. Il ricorso incidentale del Comune, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
è richiamato a fondamento della possibilità per il proprietario di agire immediatamente per la tutela della propria posizione indennitaria senza attendere il decreto di esproprio.
d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
le norme del testo unico sulle espropriazioni sono invocate dal ricorrente; la Corte distingue tra indennità di occupazione legittima e opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, affermando per quest'ultima la necessità del decreto di esproprio come condizione dell'azione.
art. 112 c.p.c.
è dedotto come violato per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo è accolto solo nella parte in cui la Corte territoriale ha confuso la domanda di indennità di occupazione con quella di espropriazione.
art. 27, comma 2, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
è richiamato dal ricorrente per sostenere che l'opposizione alla stima sarebbe soggetta alla sola comunicazione del deposito della relazione di stima; la Corte non aderisce a tale tesi per la domanda di indennità di espropriazione, affermando il necessario sopravvenire del decreto ablatorio.
Massime di principio
- Il proprietario di un bene sottoposto a occupazione legittima può chiedere giudizialmente la determinazione della giusta indennità di occupazione senza attendere l'emissione del decreto di esproprio, purché l'occupazione sia avvenuta in presenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità.
- La mancata o tardiva emissione del decreto di esproprio non incide sulla legittimità dell'occupazione già disposta e intervenuta nel corso di un procedimento ablatorio validamente avviato.
- Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, l'esistenza del decreto di esproprio costituisce condizione dell'azione e deve essere verificata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado, anche in cassazione.
- Quando l'indennità richiesta è quella di espropriazione, non è possibile una statuizione sull'ammontare se il provvedimento ablatorio non è ancora sopravvenuto, poiché il trasferimento della proprietà è il presupposto indefettibile della determinazione definitiva dell'indennità.
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