Cassazione Penale, Sentenza n. 7476/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Rimini (con cui era stato dichiarato colpevole, in sua assenza, del reato di furto aggravato ex artt. 624 e 625 n.7 c.p.). L'inammissibilità era stata motivata dalla mancata dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581 co. 1-ter c.p.p.. In Cassazione il difensore ha svolto due censure: (1) questione di legittimità costituzionale degli artt. 581 co. 1-ter e 1-quater c.p.p. per presunta violazione dell'art. 24 Cost. (diritto di difesa) e sproporzione della sanzione dell'inammissibilità; (2) vizio di motivazione perché la Corte avrebbe erroneamente ritenuto mancante l'elezione di domicilio, mentre tale elezione sarebbe stata desumibile dagli atti relativi alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché, durante il pendente ricorso per cassazione, la persona offesa ha rimesso la querela (verbale del 02/01/2024) e tale remissione è stata accettata dal procuratore speciale dell'imputato, perfezionando la causa estintiva prevista dall'art. 152 c.p. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la remissione di querela intervenuta e ritualmente accettata in pendenza del ricorso determina l'estinzione del reato e prevale su eventuali questioni di inammissibilità; pertanto ha rilevato d'ufficio l'estinzione e annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha altresì condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali. La Corte non ha invece deciso nel merito la questione costituzionale sollevata, perché la causa estintiva ha reso il procedimento inidoneo a proseguire.
Norme richiamate
art. 581 co. 1-ter cod. proc. pen.
Prevede che il giudice possa dichiarare inammissibile l'impugnazione sprovvista della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'avviso d'udienza in appello; la Corte ha ritenuto che tale requisito non possa essere sostituito dall'elezione effettuata nel procedimento di ammissione al gratuito patrocinio.
art. 24 Cost.
Richiamato nella censura di legittimità costituzionale come garanzia del diritto di difesa; la Corte non ha deciso sul profilo costituzionale perché la remissione di querela ha estinto il reato rendendo il motivo ininfluente.
art. 152 cod. pen.
Norma che disciplina la remissione di querela come causa estintiva del reato; la Corte ha rilevato che, accettata la remissione, il reato si estingue e ciò prevale su questioni di inammissibilità dell'impugnazione.
art. 129 co. 1 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice di legittimità il dovere di rilevare immediatamente le cause di estinzione del reato; la Corte lo ha applicato dichiarando l'estinzione d'ufficio.
art. 340 co. 4 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali; applicata dalla Corte nei confronti dell'imputato dopo l'annullamento della sentenza per estinzione del reato.
artt. 624 e 625 n.7 cod. pen.
Norme del codice penale costituenti la fattispecie di furto aggravato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; sul merito la vicenda è estinta per remissione di querela.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini) e successivi precedenti
Principio consolidato secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e va rilevata dal giudice di legittimità, prevalendo su questioni di inammissibilità.
Massime di principio
- La remissione di querela, una volta validamente accettata, estingue il reato anche se il ricorso in Cassazione risulti inammissibile; il giudice di legittimità deve rilevare d'ufficio l'estinzione e annullare senza rinvio.
- Se la remissione intervenuta durante il pendente giudizio di legittimità è tempestiva e regolarmente documentata, essa prevale su vizi formali dell'impugnazione (es. inammissibilità per mancata elezione di domicilio).
- L'elezione di domicilio richiesta dall'art. 581 co. 1-ter c.p.p. è finalizzata alla notificazione dell'avviso d'udienza in appello e non è automaticamente sostituibile dall'elezione compiuta nel sub-procedimento per il gratuito patrocinio nel primo grado.
- Una questione costituzionale sollevata su norme processuali può rimanere senza esame se sopravviene una causa estintiva (mancanza di interesse a decidere); pertanto, ottenere l'accertamento dell'estinzione può rendere infruttuosa la controversia sui profili di legittimità.
- In situazioni analoghe conviene documentare tempestivamente la remissione di querela e l'accettazione formale (procura/accettazione scritta), e al contempo conservare e produrre ogni prova dell'elezione di domicilio richiesta per evitare inammissibilità procedurali.
- La dichiarazione d'estinzione non evita comunque l'eventuale condanna alle spese processuali a carico dell'imputato, come disposto dalla Corte in questo caso.
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