Sentenza n. 2377/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di vendita al minuto di materiale esplodente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego prefettizio di rinnovo della licenza, motivato dall’avvenuto esercizio, a beneficio dei clienti dell’armeria, di attività di riparazione di armi in assenza della specifica licenza di pubblica sicurezza e dal superamento dei limiti quantitativi consentiti per la detenzione di prodotti esplodenti. Il testo non riporta analiticamente le singole censure formulate nel ricorso. In sede cautelare, il TAR aveva comunque ritenuto carente il fumus boni iuris, osservando che la riparazione di armi per conto di terzi costituisce esercizio dell’industria di riparazione e che il superamento dei limiti quantitativi aveva riguardato anche prodotti non coperti dalla speciale disciplina invocata dal ricorrente; aveva inoltre rilevato che il superamento della soglia quantitativa richiedeva una specifica autorizzazione, mai richiesta.
La decisione
Dopo il rigetto della domanda cautelare monocratica e collegiale, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, affermando il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. Il TAR ha preso atto della rinuncia rituale, notificata alla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Non è stata quindi pronunciata una decisione definitiva di merito sulla legittimità del diniego; le spese sono rimaste regolate secondo quanto stabilito nell’ordinanza cautelare, in applicazione del principio di soccombenza, poiché non era stata svolta ulteriore attività processuale.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso deve essere effettuata nelle forme processuali previste e, quando rituale e notificata alla controparte, consente la definizione del giudizio per rinuncia.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’estinzione del giudizio per avvenuta rinuncia
La rinuncia rituale al ricorso comporta l’estinzione del giudizio.
art. 56 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare monocratica, che nel caso concreto era stata respinta.
art. 3, lett. d), Allegato B, VI, regolamento attuativo del TULPS
La disposizione speciale invocata dal ricorrente non è stata ritenuta applicabile a tutti i prodotti esplodenti interessati dal superamento dei limiti quantitativi.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso notificata alla controparte e formulata dal difensore munito di procura speciale, se rituale, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza necessità di una decisione definitiva sul merito dell’impugnazione.
- La riparazione di armi effettuata a beneficio di terzi, inclusi i clienti di un’armeria, costituisce esercizio dell’industria di riparazione e richiede la specifica licenza di pubblica sicurezza prevista per tale attività.
- Il superamento dei limiti quantitativi di detenzione di materiale esplodente richiede una specifica autorizzazione amministrativa quando non trovi applicazione la speciale disciplina derogatoria prevista per determinati prodotti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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