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Sentenza

Sentenza n. 639/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’accertamento e la declaratoria del diritto patrimoniale della parte ricorrente al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio.

Giustizia amministrativa202400408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ex militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già dipendente della Guardia di Finanza, riassumeva davanti al TAR Abruzzo il giudizio instaurato presso il TAR Marche, che aveva declinato la competenza con sentenza n. 825/2024. Chiedeva l'accertamento del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali figurativi previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Deduceva che, essendo stato collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di contribuzione utile, ricorrevano i presupposti per il beneficio e che l'INPS aveva illegittimamente omesso di computarlo. Domandava inoltre la corresponsione delle somme dovute con interessi legali e rivalutazione monetaria. L'INPS non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato il diritto del ricorrente ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ordinando all'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Ha ritenuto che la disciplina si applichi al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda quando sussistano i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di contribuzione utile. Ha inoltre escluso che il termine del 30 giugno previsto per presentare la domanda di collocamento a riposo abbia natura decadenziale, richiamando l'orientamento secondo cui esso costituisce un onere relativo alla tempistica della domanda e non una condizione per il riconoscimento del beneficio. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, in applicazione dell'art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. L'INPS è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 387/1987

    La situazione in cui versa il ricorrente (collocamento in quiescenza a domanda, con 55 anni di anzianità e 35 di contributi utili) è dunque perfettamente collimante con la fattispecie prevista dal secondo comma dell’articolo 6-bis del d.l. n. 387/1987, sopra richiamato.

    Il beneficio dei sei scatti per la liquidazione dell'indennità di buonuscita spetta anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda, se ricorrono i requisiti di almeno 55 anni di età e 35 anni di contribuzione utile.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge. n. 724/1994 (cfr. Cass. Civi, sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).

    Per le somme riconosciute a titolo di trattamento di fine servizio sono dovuti gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge. n. 724/1994 (cfr. Cass. Civi, sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).

    La rivalutazione monetaria non si cumula con gli interessi legali sulle somme riconosciute: spettano soltanto questi ultimi.

Massime di principio

  • I sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 sono computabili nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita anche per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda, quando siano stati compiuti 55 anni di età e siano maturati 35 anni di contribuzione utile.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale e il suo superamento non esclude il diritto ai sei scatti; il termine incide sulla tempistica dell'aspettativa di collocamento a riposo.
  • Sulle somme dovute a titolo di indennità di buonuscita spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiTermini del procedimento

Testo integrale

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