Cassazione Civile, Ordinanza n. 26444/2025 del 30/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Un soggetto ha impugnato davanti al tribunale un'iscrizione ipotecaria esattoriale riferita a debiti di natura tributaria e a contributi previdenziali, sostenendo di esserne venuto a conoscenza solo in occasione di operazioni successorie e chiedendone la declaratoria di nullità; in subordine ha dedotto la nullità dell'atto per omessa o irrituale notificazione dell'intimazione di pagamento, invocando gli artt. 77 e 50 del d.P.R. n. 602 del 1973. L'agente della riscossione ha resistito eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alle controversie sui crediti tributari e la competenza del giudice del lavoro per la parte contributivo-previdenziale. Il ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza d'appello che aveva confermato il difetto di giurisdizione in relazione alla componente tributaria e la statuizione relativa ai crediti previdenziali, denunciando violazione dell'art. 37 c.p.c. in relazione agli artt. 615 c.p.c. e 77 d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che la giurisprudenza avrebbe riconosciuto la cognizione del giudice civile sulle ipoteche esattoriali e sul fermo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, per le controversie sull'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, la giurisdizione dipende dalla natura dei crediti posti a fondamento del vincolo: nel caso concreto, trattandosi pacificamente di crediti tributari, la giurisdizione spetta al giudice tributario. Quanto alla parte relativa ai contributi previdenziali, la Corte ha ritenuto che non si ponesse una questione di giurisdizione o competenza tra giudice civile e giudice del lavoro, trattandosi di rapporti interni allo stesso ufficio giudiziario; in ogni caso, la relativa doglianza è stata giudicata inammissibile perché non adeguatamente proposta né specificamente impugnata nei gradi di merito e in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 374 c.p.c.
primo comma, seconda parte
Consente la decisione da parte della sezione semplice quando le Sezioni Unite si siano già espresse sulla medesima questione con principi chiari e orientativi.
art. 360 c.p.c.
La censura è stata incardinata come ricorso per cassazione per violazione di legge e difetto di giurisdizione.
art. 37 c.p.c.
Invocato per contestare la declaratoria di difetto di giurisdizione resa dal giudice di merito.
art. 615 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e alla tutela contro l'esecuzione.
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
Norma centrale sulla iscrizione ipotecaria esattoriale; la giurisdizione segue la natura tributaria o non tributaria dei crediti garantiti.
art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità per omessa o irrituale intimazione di pagamento.
art. 96 c.p.c.
La Corte osserva che un'eventuale domanda di responsabilità processuale avrebbe sede naturale dinanzi al giudice tributario competente.
art. 59 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato per escludere che fosse stata proposta un'azione nei confronti del concessionario; la norma è indicata come abrogata dal d.lgs. n. 33 del 2025.
artt. 426 e 427 c.p.c.
Indicati come strumenti processuali per regolare i rapporti interni tra giudice civile e giudice del lavoro nello stesso ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto l'iscrizione ipotecaria esattoriale ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, la giurisdizione si determina in base alla natura dei crediti garantiti: se i crediti sono tributari, conosce il giudice tributario; se sono non tributari, conosce il giudice ordinario; se il vincolo si riferisce a crediti di diversa natura, ciascun giudice conosce della porzione di propria competenza sostanziale.
- La domanda relativa all'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria non sposta di per sé la giurisdizione sul giudice ordinario, né consente automaticamente di radicare la cognizione dinanzi al giudice civile quando il titolo garantito sia di natura tributaria.
- Le questioni tra giudice civile e giudice del lavoro, quando appartenenti al medesimo ufficio giudiziario articolato in sezioni, non integrano propriamente un problema di giurisdizione o di competenza esterna, ma un rapporto interno da gestire con gli strumenti organizzativi o processuali previsti dall'ordinamento.
- Le doglianze relative al riparto di giurisdizione o alla qualificazione del giudice competente devono essere specificamente dedotte e coltivate nei gradi di merito; in mancanza di una rituale e puntuale impugnazione, la censura può risultare inammissibile in cassazione.
- Quando il ricorso per cassazione è infondato sulla questione centrale di giurisdizione e le ulteriori censure non sono ritualmente proposte o non risultano specificamente impugnate, il ricorso va rigettato con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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