Cassazione Penale, Sentenza n. 9607/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati valutati in tre sentenze (reati ex artt. 73 e 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) riferiti a periodi temporali prossimi (anni 1989-1996, 2001-maggio 2002 e luglio 2002), deducendo identità degli illeciti e vicinanza temporale che giustificherebbero l'applicazione della disciplina del reato continuato. Sono stati anche depositati motivi nuovi dal difensore.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisivo che la questione della continuazione tra i reati era già stata sollevata e rigettata nel giudizio di cognizione (la stessa questione era stata ritenuta infondata nella sentenza indicata come n. 3 e dalla Sez. 3, n. 12351 del 2023). Poiché l'art. 671 cod. proc. pen. esclude la riproposizione della continuazione quando essa sia già stata esclusa dal giudice della cognizione, il silenzio del ricorso su questo punto ha comportato l'inammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti), artt. 73 e 74
I reati di detenzione e traffico di stupefacenti sono gli illeciti sostanziali contestati; la Corte valuta la possibilità di qualificare tali fatti come reato continuato sulla base di vicinanza temporale e identità di condotte, ma decide la questione procedimentale più che la qualifica sostanziale.
Codice di procedura penale, art. 671
Stabilisce che la continuazione non può essere riconosciuta in sede esecutiva se già esclusa dal giudice della cognizione; la Corte ha applicato questa norma per dichiarare inammissibile la riproposizione dell'istanza.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese processuali e a somme verso la Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha imposto il pagamento delle spese e di euro 3.000,00.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per la regola secondo cui, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la sanzione in favore della Cassa delle ammende; la Corte sostanzialmente non ha rinvenuto tali elementi.
Giurisprudenza della Cassazione, Sez. 3, n. 12351 del 2023
Decisione precedente che ha già giudicato infondata la contestata istanza di continuazione fra le stesse fattispecie; la Corte di legittimità l'ha richiamata per evidenziare che la materia era stata già decisa in cognizione.
Massime di principio
- Se il giudice della cognizione ha già esaminato e rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione, la stessa istanza non può essere validamente riproposta in sede esecutiva (art. 671 c.p.p.).
- Perché una domanda in sede esecutiva riguardante la continuazione sia ammissibile, il ricorrente deve dimostrare che la questione non è stata già decisa in sede di cognizione o apportare fatti o elementi nuovi e decisivi non valutati precedentemente.
- La mancata contestazione esplicita del fatto che la questione era stata già decisa in cognizione comporta, se rilevante, l'inammissibilità del ricorso; il ricorrente deve rispondere direttamente ai rilievi procedurali di preclusione.
- La presentazione di motivi nuovi in fase di legittimità non supera automaticamente l'ostacolo dell'art. 671 c.p.p.; tali motivi devono essere pertinenti, tempestivi e idonei a incidere sulla preclusione procedimentale.
- Il ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e, in assenza di elementi che escludano colpa, al versamento a favore della Cassa delle ammende: occorre valutare la prudenza nel proporre ricorsi formalmente o sostanzialmente infondati.
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