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Sentenza

Sentenza n. 5084/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento - del decreto n. 333/SAA/2/98949, datato 18/10/2025, a firma del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, notificato in data 28/10/2025, con il quale è stato disposto, nei confronti del ricorrente il trasferimento “con effetto immediato, per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, dalla Questura di Napoli alla Questura di Isernia”; - della nota del 14 marzo 2025, a mezzo della quale la Questura di Napoli - Ufficio del Personale, Sezione 3ª Disciplina - trasmetteva al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - la proposta di allontanamento del ricorrente dal servizio, ai sensi dell'art. 55, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 335/1982; - della comunicazione del 10/4/2025, prot. n. 333/SAA/II98949, notificata in data 11/4/2025, a mezzo della quale il Ministero dell'Interno avviava a carico del ricorrente il procedimento per l'adozione del provvedimento di trasferimento d'ufficio; - del provvedimento di rigetto ex art. 9 D.P.R. 184/2006 del 10/5/2025 a firma del dirigente, Vice Questore mezzo del quale la Questura di Napoli, Commissariato P.S. “PIANURA”, Sezione Affari Generali ha rigettato la richiesta di accesso del ricorrente alle “riservate di P.G.” predisposte dallo stesso; - nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, ivi inclusi quelli allegati e richiamati dal Decreto, e tutti gli altri atti istruttori, anche quelli allo stato non conosciuti se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente ivi incluse la nota prot. n. 0134652 del 4/6/2025 e la nota prot. n. 0164681 del 9/7/2025, mai comunicate al ricorrente e da questi non conosciute e poste a base del decreto.

Giustizia amministrativa202506268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Trasferimento d’ufficio, con effetto immediato, dalla Questura di Napoli alla Questura di Isernia per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale, con i relativi atti presupposti e il diniego di accesso agli atti riservati di polizia giudiziaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (agente di polizia)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il trasferimento disposto ai sensi dell’art. 55 del d.P.R. n. 335/1982, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, violazione del contraddittorio, travisamento dei fatti, manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione, tardiva contestazione e violazione dell’art. 28 del d.P.R. n. 782/1985. Il provvedimento traeva origine da un esposto anonimo e da un procedimento penale conclusosi con archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Dopo l’archiviazione, l’amministrazione aveva contestato cinque circostanze, ridotte nel provvedimento finale a due: l’omessa perquisizione domiciliare nei confronti di persone sottoposte a fermo e presunti rapporti irrituali con una fonte confidenziale, con omessa relazione di servizio. Il ricorrente ha evidenziato che, per la medesima attività operativa collegata alla perquisizione, gli era stata attribuita una formale lode; che la mancata perquisizione era stata valutata dal pubblico ministero, cui erano state riferite le attività svolte, come priva di utilità investigativa; che gli addebiti erano stati modificati senza una nuova contestazione; che le condotte erano state già oggetto di sanzione disciplinare pecuniaria; che l’amministrazione aveva lasciato il dipendente in servizio per circa sette mesi e aveva adottato il trasferimento oltre un anno e mezzo dopo i fatti; e che non erano state considerate le esigenze familiari, tra cui la presenza di un figlio di tre anni. È stata inoltre dedotta la violazione del principio di non duplicazione sanzionatoria, poiché il trasferimento avrebbe avuto natura sostanzialmente punitiva rispetto a fatti già valutati in sede disciplinare.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il trasferimento. Ha premesso che il trasferimento per incompatibilità ambientale è una misura organizzativa e preventiva, non sanzionatoria, finalizzata alla tutela del buon andamento, dell’imparzialità, del prestigio, del decoro e della funzionalità degli uffici, e può essere disposto indipendentemente dall’accertamento di responsabilità penale o disciplinare. Tuttavia, l’ampia discrezionalità dell’amministrazione non esclude il sindacato giurisdizionale sulla sussistenza dei presupposti di fatto, sulla completezza dell’istruttoria, sulla logicità e congruità della motivazione e sulla proporzionalità della misura. Nel caso concreto, l’archiviazione penale non impediva in astratto una valutazione amministrativa autonoma, ma imponeva all’amministrazione di considerarla e di indicare elementi autonomi di consistenza probatoria pari o superiore, idonei a dimostrare una situazione oggettiva e attuale di pregiudizio al prestigio dell’ufficio. Tali elementi non sono stati indicati. La contestazione relativa alla mancata perquisizione è stata ritenuta manifestamente contraddittoria e illogica, poiché la stessa amministrazione aveva attribuito al ricorrente una lode per l’attività operativa collegata ai fatti. L’amministrazione non ha inoltre adeguatamente confutato la spiegazione secondo cui, dopo l’arresto e le attività operative, il pubblico ministero aveva ritenuto non utile la perquisizione. Anche le contestazioni relative ai rapporti con la fonte confidenziale sono risultate prive di adeguato approfondimento istruttorio e, da sole, non sufficienti a giustificare un trasferimento fuori regione, adottato a distanza di oltre un anno e mezzo senza valutare soluzioni meno afflittive né la situazione familiare. Il TAR ha ravvisato altresì sviamento di potere: il trasferimento, pur formalmente organizzativo, era stato utilizzato in concreto come risposta punitiva per fatti già oggetto di sanzione disciplinare. La sovrapposizione del trasferimento alla sanzione pecuniaria è stata ritenuta lesiva del principio del ne bis in idem, poiché la misura, per la sua incidenza sulla vita personale, familiare e professionale, aveva natura sostanzialmente afflittiva. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della controversia e per la sensibilità degli interessi pubblici coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 55 d.P.R. 335/1982

    Il trasferimento per incompatibilità ambientale è previsto dall'art. 55 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

    La disposizione fonda una misura organizzativa e preventiva, non sanzionatoria, diretta a tutelare il prestigio, il decoro e la funzionalità degli uffici; il potere è discrezionale ma deve poggiare su presupposti di fatto verificati, motivazione congrua e misura proporzionata.

  • art. 55, commi 4 e 5, d.P.R. 335/1982

    Il trasferimento per incompatibilità è previsto dall'art. 55, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 335/1982.

    Il trasferimento non può essere impiegato per finalità punitive o per duplicare una sanzione disciplinare già irrogata in relazione ai medesimi fatti.

  • art. 28 d.P.R. 782/1985

    Il personale su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio deve riferire con apposita segnalazione al responsabile dell'ufficio, reparto o istituto, per gli adempimenti di legge, fatto salvo l'obbligo del dipendente di redigere gli ulteriori atti prescritti dalle disposizioni vigenti.

    La norma è stata invocata dal ricorrente per sostenere che l’obbligo di segnalazione riguarda fatti di particolare rilievo e che l’amministrazione avrebbe dovuto dimostrare tale presupposto; il giudice ha deciso il ricorso sulla carenza istruttoria e motivazionale complessiva, senza sviluppare un’autonoma interpretazione conclusiva della disposizione.

  • art. 9 d.P.R. 184/2006

    Provvedimento di rigetto ex art. 9 D.P.R. 184/2006.

    La disposizione è richiamata quale base del diniego di accesso agli atti riservati di polizia giudiziaria; la sentenza non svolge una specifica motivazione autonoma sul diniego.

  • art. 97 Cost.

    Violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza ex art. 97 Cost.

    Il ricorrente ha invocato i principi costituzionali di buon andamento e ragionevolezza; il giudice li considera nel quadro del controllo sulla logicità, congruità, istruttoria e proporzionalità del trasferimento.

  • art. 4 Protocollo n. 7 CEDU

    La garanzia del ne bis in idem si applica ogni volta che una misura, indipendentemente dalla sua qualificazione formale, abbia natura sostanzialmente punitiva, valutata alla luce dei cosiddetti criteri Engel.

    Il principio del ne bis in idem può operare anche in ambito amministrativo sanzionatorio quando la seconda misura abbia natura sostanzialmente punitiva; nel caso concreto il trasferimento, sovrapposto alla sanzione disciplinare per gli stessi fatti, è stato ritenuto afflittivo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

    La disposizione è richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

    La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale presupposto della tutela dei dati identificativi della parte e di altri soggetti citati.

Massime di principio

  • Il trasferimento per incompatibilità ambientale del personale della pubblica sicurezza è una misura organizzativa e preventiva, non sanzionatoria; prescinde dall’accertamento di responsabilità penale o disciplinare, ma richiede una situazione oggettiva, attuale e adeguatamente provata di pregiudizio al prestigio, al decoro o alla funzionalità dell’ufficio.
  • La discrezionalità dell’amministrazione nell’adottare il trasferimento per incompatibilità ambientale non esclude il sindacato del giudice amministrativo sulla sussistenza dei fatti, sulla completezza dell’istruttoria, sulla logicità e congruità della motivazione e sulla proporzionalità della misura rispetto al fine organizzativo perseguito.
  • L’archiviazione del procedimento penale non preclude automaticamente una distinta valutazione amministrativa, ma l’amministrazione deve considerare l’esito dell’indagine penale e indicare elementi autonomi, concreti e di adeguata consistenza probatoria per giustificare una diversa valutazione amministrativa e un attuale pregiudizio al prestigio dell’ufficio.
  • È manifestamente illogico fondare un trasferimento per incompatibilità ambientale su una condotta operativa che la stessa amministrazione abbia previamente valorizzato con un riconoscimento premiale, salvo una specifica e convincente spiegazione della diversa valutazione.
  • Il trasferimento per incompatibilità ambientale non può essere utilizzato come sanzione mascherata per fatti già oggetto di un procedimento disciplinare concluso; quando la misura abbia finalità sostanzialmente punitive e si sovrapponga alla sanzione già irrogata per i medesimi fatti, sussistono sviamento di potere e violazione del principio del ne bis in idem.
  • Una misura di trasferimento fuori regione, incidente in modo significativo sulla vita personale, familiare e professionale del dipendente, deve essere sorretta da una motivazione particolarmente adeguata e deve confrontarsi con l’esistenza di eventuali soluzioni organizzative meno afflittive.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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