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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03240/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di confisca di prevenzione: si contestava l'assenza della "pericolosità sociale" attuale richiesta per la confisca, la retroattività dell'applicazione delle norme (beni acquistati prima della legge 94/2009), la mancanza di rapporto di strumentalità tra reati e acquisto dei beni, l'uso di sentenze di prescrizione o di archiviazione come elementi probatori, la possibile liceità della provvista (anche per evasione fiscale) e la violazione dei diritti di proprietà e delle garanzie CEDU (art.6 e 7). Si deduceva, inoltre, travisamento di prova e vizi di motivazione.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della confisca di prevenzione applicata dalla Corte d'appello: ha ritenuto che la pericolosità sociale fosse adeguatamente provata con una pluralità di elementi (condanne irrevocabili per reati a finalità lucrative, sentenze di prescrizione e archiviazioni non manifestamente infondate, reiterate denunce da persone offese straniere, rinvenimento di ingenti somme in occasione di un episodio del 2015, ecc.). Ha confermato la possibilità di utilizzare nel giudizio di prevenzione elementi desumibili anche da procedimenti penali non sfociati in condanna, purché non vi sia una pronuncia penale irrevocabile che ne escluda i fatti. Ha altresì ritenuto ammissibile l'applicazione retroattiva delle misure patrimoniali in quanto misure preventive (art.200 cod. pen. e giurisprudenza consolidata) e ha escluso che la pretesa provenienza lecita dei beni possa essere giustificata con la sola allegazione di evasione fiscale. Pertanto la confisca è stata confermata integralmente.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 (Codice delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 1, lett. b); art. 24; artt. 4, 6, 7, 16, 18

    La confisca di prevenzione ex art.24 è strumento preventivo applicabile quando sussiste pericolosità generica ex art.1 lett. b). Il giudice può basarsi su elementi di fatto anche ricavati da procedimenti penali diversi dalla condanna; la pericolosità deve risultare da elementi concreti e descritti in motivazione.

  • legge 15 luglio 2009, n. 94

    art. 2, comma 22 (richiamato)

    Contribuisce al principio di autonomia tra misure patrimoniali e personali; ha ampliato l'ambito di applicazione della confisca di prevenzione, rendendo possibile l'applicazione anche con riferimento a beni acquisiti anteriormente, nel rispetto del principio tempus regit actum per misure preventive.

  • preleggi

    Richiamato nel dibattito sulla retroattività; la Corte afferma che per le misure preventive, in virtù della loro natura non punitiva e del principio tempus regit actum (art.200 cod. pen.), l'irretroattività penale non è ostativa all'applicazione retroattiva delle misure patrimoniali se sussistono i presupposti.

  • codice penale

    Principio secondo cui la legge più favorevole si applica; qui utilizzato per giustificare la possibilità di applicare retroattivamente norme di carattere preventivo non sanzionatorio.

  • codice di procedura penale

    art. 578-bis; art. 578-ter; art. 531; art. 529; art. 530

    Richiamati per distinguere tra confisca 'allargata' e confisca di prevenzione e per sostenere che risultati processuali come prescrizione o proscioglimenti non impediscono automaticamente l'utilizzo dei fatti nel giudizio di prevenzione, salvo pronunce penali irrevocabili che ne escludano l'esistenza.

  • Costituzione italiana

    art. 25 (secondo comma), art. 24, art. 27, art. 42, art. 3, art. 111

    Richiamati per valutare conformità costituzionale delle misure di prevenzione: il procedimento deve assicurare garanzie del giusto processo e tutela della difesa; il diritto di proprietà può essere limitato se la misura è prevista dalla legge, proporzionata e necessaria.

  • Codice civile

    Tutela del diritto di proprietà richiamata ma bilanciata con le misure preventive quando sussistono concreti elementi che giustificano la confisca per provenienza illecita.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    art. 6 e art. 7; Protocollo addizionale n.1, art.1

    La Corte EDU ha ritenuto compatibili con la Convenzione, in linea di principio, le confische preventive senza condanna se prevedute dalla legge, necessarie e proporzionate; la natura delle misure è essenzialmente preventiva/ristorativa e non necessariamente punitiva.

  • Sentenze costituzionali e di legittimità richiamate

    Corte Cost. n.24/2019; Corte Cost. n.41/2024; Sez. U. Spinelli n.4880/2014; SS. UU. e varie sezioni di Cassazione

    La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha legittimato la figura della pericolosità generica e l'uso di categorie di reato predeterminate; ha chiarito i limiti all'utilizzabilità di atti penali nel giudizio di prevenzione e confermato la legittimità costituzionale della confisca di prevenzione se motivate e proporzionate.

Massime di principio

  • Il giudice della prevenzione è autonomo rispetto al giudice penale: può utilizzare fatti emersi in procedimenti penali anche se non conclusi con condanna, salvo pronunce penali irrevocabili che escludano l'esistenza del fatto.
  • La confisca di prevenzione è considerata misura preventiva/non punitiva: può essere applicata anche con riferimento a beni acquisiti anteriormente alle riforme del 2008-2009, se sussistono elementi concreti di pericolosità e relazione temporale tra condotte illecite e patrimonio.
  • La pericolosità generica va provata attraverso un quadro probatorio complessivo (condanne, sentenze di prescrizione con fatti comunque delineati, denunce reiterate, evidenze materiali) che dimostri abitualità del reato e rilevanza dei proventi illeciti sul tenore di vita.
  • Il titolare dei beni ha l'onere di allegare e provare l'origine lecita della provvista; l'allegazione di mera evasione fiscale non è sufficiente a giustificare sproporzioni patrimoniali.
  • Le censure basate esclusivamente su presunte violazioni della CEDU (art.6 e 7) o della Costituzione sono difficilmente decisive se il provvedimento di prevenzione è fondato su una base normativa chiara, motivazione puntuale e proporzionalità nella limitazione del diritto di proprietà.
  • In situazioni simili è essenziale che la motivazione del giudice delle misure espliciti i fatti concreti, il nesso temporale e qualitativo tra attività illecite e acquisizione dei beni e le ragioni per ritenere sussistente l'abitualità del comportamento criminoso.

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