Cassazione Civile, Ordinanza n. 29304/2025 del 05/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2005, 2010 e 2011, emessi perché la società contribuente aveva fatturato operazioni ritenute oggettivamente inesistenti nei confronti di un’altra cooperativa. La CTR Lombardia aveva rigettato sia l’appello dell’Ufficio sia quello incidentale della società. In cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione della disciplina IVA e del divieto di doppia imposizione, sostenendo che non potesse essere richiesto al cedente il pagamento dell’IVA già oggetto di contestazione nei confronti del cessionario; con il secondo ha dedotto omessa pronuncia e violazione delle norme sull’accertamento e sull’onere della prova, contestando l’uso di presunzioni e di un criterio di mera verosimiglianza; con il terzo ha insistito sull’illegittimità del raddoppio dei termini per l’accertamento dell’anno 2005. L’Agenzia delle Entrate ha resistito e, con ricorso incidentale, ha censurato la declaratoria di decadenza relativa al 2005, sostenendo la corretta applicazione del raddoppio dei termini in presenza di fatti penalmente rilevanti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della società. Ha invece accolto nei limiti indicati il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la decisione della CTR sulla decadenza per l’anno 2005 quanto a IRES e IVA, ma non per l’IRAP, per la quale il raddoppio dei termini non opera. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente principale di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21, settimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dalla parte per sostenere la pretesa di evitare una doppia imposizione IVA; la Corte chiarisce però che il pagamento dell’IVA al cedente è legittimo se non è provato che il cessionario abbia effettivamente versato l’imposta all’erario.
art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
il divieto di doppia imposizione è riferito al medesimo soggetto passivo e non impedisce pretese fiscali distinte verso soggetti diversi.
art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
invocato insieme al divieto di doppia imposizione; la Corte esclude la violazione perché i presupposti impositivi e i soggetti coinvolti sono diversi.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per contestare il metodo accertativo presuntivo; la Corte ritiene che la CTR abbia implicitamente rigettato l’eccezione confermando l’accertamento.
art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato unitamente all’art. 39 nella censura sul criterio di accertamento presuntivo.
art. 2697 c.c.
richiamato per l’onere della prova circa l’esistenza delle operazioni fatturate; la Corte osserva che la società non ha dimostrato in giudizio l’effettività delle operazioni.
art. 43, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma sui termini di accertamento oggetto della censura della contribuente per l’anno 2005.
art. 43, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la Corte afferma che i termini di accertamento sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che obbligano alla denuncia penale, anche se la denuncia sia tardiva, archiviata o non presentata nei termini ordinari.
art. 57, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato per il raddoppio dei termini anche in materia IVA, con la medesima logica dei seri indizi di reato.
art. 331 c.p.p.
richiamato in relazione all’obbligo di denuncia penale come presupposto del raddoppio dei termini.
art. 2, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128
la Corte richiama la disciplina transitoria che salva gli effetti degli avvisi già notificati, nonostante le modifiche sopravvenute.
art. 1, commi 130-132, l. 28 dicembre 2015, n. 208
le modifiche ai termini di accertamento non incidono sugli avvisi già notificati per i periodi d’imposta anteriori al 31 dicembre 2016, per effetto della disciplina transitoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione principale.
Massime di principio
- Il divieto di doppia imposizione opera soltanto nei confronti del medesimo soggetto passivo e non impedisce che l’Amministrazione recuperi l’imposta in capo a soggetti diversi coinvolti nella medesima operazione economica, quando i presupposti impositivi siano distinti.
- In materia di IVA relativa a operazioni inesistenti, il cedente può evitare il recupero dell’imposta solo se sia eliminato in tempo utile ogni rischio di perdita di gettito, e ciò richiede la prova che il cessionario abbia effettivamente versato l’imposta all’erario; la mera notificazione di un avviso di accertamento al cessionario non basta.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza contenga una statuizione implicita di rigetto dell’eccezione o della domanda, desumibile dalla complessiva impostazione logico-giuridica della decisione.
- Il raddoppio dei termini di accertamento opera, nei periodi e nei casi previsti ratione temporis, quando emergano seri indizi di reato tali da imporre la denuncia penale, a prescindere dall’effettiva presentazione tempestiva della denuncia o dall’esito del procedimento penale.
- Il raddoppio dei termini per l’accertamento non si applica all’IRAP, poiché le relative violazioni non sono presidiate da sanzioni penali.
- Chi contesta la pretesa fiscale fondata su fatture per operazioni inesistenti deve fornire la prova dell’effettiva esistenza delle operazioni fatturate; in difetto, la ripresa a tassazione è legittima.
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