Cassazione Civile, Ordinanza n. 14637/2025 del 31/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento TARES per l'anno 2013 emesso dal Comune e annullato nei gradi di merito. Il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado e il rigetto dell'appello del Comune in CTR. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo e il secondo, connessi, ha denunciato violazione di norme statali e regolamentari in tema di efficacia delle delibere tariffarie degli enti locali, sostenendo che la CTR avesse erroneamente annullato l'atto impositivo senza considerare che il regolamento TARES e le tariffe erano stati approvati il 12 settembre 2013, quindi entro il termine prorogato al 30 novembre 2013 per l'approvazione del bilancio di previsione 2013; di conseguenza, tali tariffe avrebbero dovuto operare per l'anno 2013 e non soltanto dal 1° gennaio 2014. Il terzo motivo, proposto in via subordinata, è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo. Ha affermato che le delibere tariffarie degli enti locali possono avere efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento solo se approvate entro il termine fissato per il bilancio di previsione; nel caso concreto, essendo la delibera stata adottata entro il termine prorogato al 30 novembre 2013, le nuove tariffe TARES dovevano applicarsi già nel corso del 2013. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese e per l'esame delle questioni rimaste assorbite.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro formale del vizio dedotto per violazione di legge.
art. 27, comma 8, L. n. 448/2001
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di efficacia delle delibere tariffarie.
art. 1, comma 169, L. n. 296/2006
"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".
consente l'efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento delle delibere tariffarie approvate entro il termine per il bilancio; fuori da tale ipotesi opera la proroga delle precedenti tariffe, non la nullità della delibera.
art. 1, comma 381, L. n. 228/2012
richiamato dal ricorrente tra le norme rilevanti per il regime delle tariffe locali.
art. 8, comma 1, d.l. n. 102/2013 conv. in L. n. 124/2013
ha prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013.
art. 3, L. n. 212/2000
esclude la retroattività delle norme tributarie, salvo espressa deroga di legge; per i tributi periodici le modifiche operano dal periodo d'imposta successivo, salvo la diversa disciplina dell'art. 1, comma 169, L. n. 296/2006.
art. 11 Preleggi
richiamato dal ricorrente tra le norme generali sul tempus regit actum e sull'efficacia nel tempo delle disposizioni.
art. 14, comma 22, d.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011
richiamato quale norma di coordinamento rispetto al potere regolamentare degli enti locali in materia di TARES.
art. 14, comma 23, d.l. n. 201/2011
"Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente"
la sua inosservanza comporta lo slittamento dell'efficacia tariffaria all'esercizio finanziario successivo.
art. 53, comma 16, L. n. 388/2000
richiamato dal ricorrente tra le disposizioni in tema di termini e disciplina dei tributi locali.
art. 52, comma 2, d.lgs. n. 446/1997
è richiamato come disciplina generale dei regolamenti comunali, ma la Corte ne rileva il superamento, per le entrate tributarie locali, da parte dell'art. 1, comma 169, L. n. 296/2006.
art. 151, comma 1, d.lgs. n. 267/2000
fissa il termine ordinario del 31 dicembre per il bilancio di previsione degli enti locali.
art. 193 d.lgs. n. 267/2000
consente la modifica di aliquote e tariffe oltre il termine di approvazione del bilancio solo per il ripristino degli equilibri di bilancio e entro il termine previsto dalla norma.
art. 97 Cost.
richiamato a sostegno dell'esigenza di programmazione tempestiva, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- Per le tariffe dei tributi locali, la regola dell'irretroattività è derogata solo nei casi espressamente previsti dalla legge: se la delibera tariffaria è approvata entro il termine fissato per il bilancio di previsione, essa può produrre effetti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- La violazione del termine di approvazione delle tariffe locali non determina automaticamente l'illegittimità della delibera, ma incide sul suo regime di efficacia temporale: fuori termine non è consentita l'applicazione retroattiva all'esercizio in corso.
- In materia TARES, il termine legale per l'approvazione delle tariffe è strettamente collegato alla manovra di bilancio dell'ente locale; se il consiglio comunale approva le tariffe entro il termine prorogato per il bilancio, le nuove tariffe si applicano nello stesso esercizio.
- Il rapporto tra Statuto del contribuente e normativa speciale sui tributi locali impone di coordinare il principio generale di non retroattività con la disciplina speciale che consente l'efficacia dal 1° gennaio delle delibere tempestivamente adottate.
- Le delibere tariffarie approvate entro il termine di legge non restano inefficaci fino all'anno successivo, ma operano per l'annualità in corso secondo la specifica previsione normativa.
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