Cassazione Penale, Sentenza n. 1672/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per plurimi reati di bancarotta (fra cui distrazione, bancarotta preferenziale, bancarotta documentale e bancarotta post-fallimentare) in relazione alla societa' "D'Addario.it" fallita. Il ricorrente ha dedotto: (i) errata applicazione dell'art. 216 L.F. e valutazione illogica della trasformazione da S.p.A. a s.a.s., sostenendo che tale trasformazione lo avesse reso responsabile anche con il patrimonio personale; (ii) che gran parte dei prelievi e pagamenti erano corrispettivi per attivita' svolte, rimborsi spese o operazioni nella logica di un gruppo societario (pagamenti a societa' riconducibili, sponsorizzazioni, fideiussione su richiesta degli istituti, vendita di imbarcazione a societa' collegata, ecc.); (iii) contestazione della qualificazione e della gravita' delle alterazioni contabili e delle false comunicazioni sociali; (iv) richiesta di rideterminazione della pena con prevalenza delle attenuanti generiche e, in subordine, derubricazione dei reati o riesame da parte delle Sezioni Unite/Costituzionalita' dell'art. 216 L.F.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi in massima parte inammissibili per genericita' e per mancata indicazione/produzione di atti e prove da cui desumere quanto dedotto. Sulla sostanza la Corte ha confermato che: i prelevamenti non sono stati documentati come legittimi compensi o rimborsi (e l'immediata "immedesimazione organica" dell'amministratore con la societa' non giustifica automaticamente accrediti a titolo di lavoro autonomo o subordinato); le presunte operazioni "di gruppo" non sono state dimostrate in termini di vantaggi compensativi per la societa' danneggiata; le scritture contabili erano tenute in modo da ostacolare la ricostruzione patrimoniale e le distrazioni; le valutazioni e capitalizzazioni iscritte nei bilanci risultavano sproporzionate rispetto all'attivita' e alla situazione di dissesto. E' stata inoltre ritenuta legittima la valutazione discrezionale del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio. Richieste di rinvio alle Sezioni Unite e di questioni di legittimita' costituzionale sono state respinte.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (L.F.)
Norma centrale per la fattispecie di bancarotta fraudolenta; interpretata nel senso che la prova di legittimi compensi o rimborsi a favore dell'amministratore grava sul difensore e non puo' essere sostituita da asserzioni generiche. La trasformazione societaria non elimina la responsabilita' se utilizzata per eludere obblighi di trasparenza.
artt. 2621 e 2622 cod. civ.
Richiamati come titoli di illecito relativi a false comunicazioni sociali e falsificazione delle scritture contabili; la Corte ha ritenuto sussistenti alterazioni e sopravvalutazioni che hanno ostacolato la ricostruzione patrimoniale.
art. 2634 cod. civ.
Richiamato per l'analisi del "saldo finale" e dei vantaggi compensativi nell'ambito di operazioni tra societa' di un presunto gruppo: per escludere la natura distrattiva e' necessario dimostrare vantaggi compensativi concreti e prevedibili per la societa' apparentemente danneggiata.
art. 62-bis cod. pen.
Norma relativa alle attenuanti ed al trattamento sanzionatorio; utilizzata nel motivo sulla determinazione della pena, con la Corte che conferma la discrezionalita' del giudice di merito e la correttezza del bilanciamento delle circostanze.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi generali sulla determinazione della pena (commisurazione e individualizzazione): la Corte ha ritenuto che la determinazione della pena da parte dei giudici di merito fosse sufficientemente motivata e non censurabile in cassazione.
Massime di principio
- In procedimenti per bancarotta, le deduzioni difensive devono essere supportate da atti e prove specifiche: semplici affermazioni generiche non sono ammissibili in cassazione.
- L'amministratore di una societa' di persone e' soggetto a 'immedesimazione organica': per qualificarne prelievi come legittimi compensi occorre provare concretamente un rapporto distinto o attivita' estranee alle funzioni di amministrazione.
- Affermare l'esistenza di un 'gruppo societario' non e' sufficiente: va dimostrato il saldo finale positivo delle operazioni o la prevedibilita' di vantaggi compensativi per la societa' che sembra svantaggiata.
- La trasformazione societaria (da S.p.A. a s.a.s.) puo' essere scrutinata dai giudici se utilizzata per eludere obblighi di trasparenza; tale trasformazione non costituisce automaticamente elemento favorevole per l'amministratore.
- Per le contestazioni su tenuta e alterazione delle scritture contabili, rileva non solo la mancata consegna ma anche la condotta che rende difficoltosa la ricostruzione patrimoniale: causali generiche e mancanza di documentazione sono indici di rilevanza penale.
- Le questioni relative alla quantificazione della pena sono valutazioni di merito: possono essere impugnate in cassazione solo se carenti di motivazione o arbitrarie.
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