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Sentenza

Sentenza del 18/01/2022 n. 1418 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente è stato colpito da riprese a tassazione personali conseguenti ai maggiori utili accertati alla società Z.M. s.p.a. per gli anni 2005-2008. Gli accertamenti societari erano divenuti definitivi per mancata impugnazione; l'Ufficio ha quindi ricalcolato i redditi del socio in base alla partecipazione in una società a ristretta base azionaria. Il socio aveva impugnato gli atti, contestando in primo luogo la possibilità di fondare la sua tassazione su accertamenti societari definitivi, la carenza motivazionale delle decisioni, la mancata acquisizione di elaborati peritali penali e la modalità di riparto degli utili (pretendida necessità di detrarre le imposte pagate dalla società). In appello si è rilevata anche l'inammissibilità delle impugnazioni del ricorrente rispetto agli avvisi societari qualora la società fosse stata spossessata e solo il curatore fosse titolato ad agire.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato i principi costanti secondo cui: gli accertamenti definitivi a carico della società costituiscono atto presupposto legittimo per la ripresa a tassazione del socio in società a ristretta base partecipativa; sussiste la presunzione pro quota di attribuzione agli azionisti degli utili extracontabili, che il socio può superare solo provando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ma sono stati accantonati o reinvestiti; non è obbligatorio che il giudice di merito confuti punto per punto tutte le prove contrarie scelte dalle parti; la tassazione attribuita al socio non va depurata dalle imposte pagate dalla società quando si tratta di utili extracontabili (essendo improbabile che la società abbia effettivamente pagato imposte su ricavi non dichiarati). È stata inoltre rigettata la censura sulla motivazione ritenuta sufficiente secondo il minimo costituzionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese (Euro 8.500,00 oltre spese prenotate a debito) e al pagamento eventuale del contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamati gli artt. relativi al processo tributario (es. artt. 36 e 61) per contestare la presunta carenza motivazionale e le regole di formazione del giudizio tributario; la Cassazione ritiene che la motivazione del giudice di merito fosse conforme a tali norme.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    Articolo invocato in tema di nullità della sentenza per carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussistesse la 'mancanza assoluta' della motivazione richiesta dalla giurisprudenza di legittimità.

  • Codice civile, art. 2261

    Riferito ai poteri dei soci di consultare la documentazione contabile e partecipare agli accertamenti societari: da ciò deriva che, in società a base ristretta, il socio non può dolersi dell'effetto riflesso dell'accertamento societario divenuto definitivo.

  • Codice civile, art. 2697

    Norma sul criterio della prova: la Corte richiama il principio che il socio, che subisce la presunzione di attribuzione degli utili, ha l'onere di provare la mancata distribuzione (accantonamento o reinvestimento).

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), artt. 47, 84, 163

    Norme del TUIR richiamate in tema di redditi di capitale e modalità di imputazione: la Corte conferma che la quota attribuita al socio per utili extracontabili non va depurata delle imposte societarie non versate effettivamente.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 67

    Richiamato in relazione alla disciplina degli accertamenti fiscali; la giurisprudenza citata dalla Corte conferma l'impostazione secondo cui la presunzione pro quota non assume come dedotta l'esistenza di imposte pagate dalla società sugli utili extracontabili.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma riferita al contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Gli accertamenti divenuti definitivi nei confronti di una società a ristretta base partecipativa possono costituire atto presupposto e legittimare la ripresa a tassazione dei soci per utili extracontabili.
  • Nei casi di società a base ristretta opera una presunzione di attribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci; il socio può superare tale presunzione solo fornendo prova specifica che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ma sono stati accantonati o reinvestiti.
  • La quota di utili imputata al socio non va ridotta 'pro rata' delle imposte che la società avrebbe dovuto pagare, perché sugli utili extracontabili non è ragionevole presumere un effettivo pagamento di imposte da parte della società.
  • Dopo lo spossessamento/fallimento della società l'unico soggetto legittimato a impugnare determinati atti societari può essere il curatore; un socio, se non legittimato, può incontrare inutilizzabilità delle proprie impugnazioni degli atti societari.
  • Il giudice del merito ha discrezionalità nella valutazione e nella scelta delle prove ritenute più idonee; non è sempre necessario che confuti punto per punto le prove contrarie, purché la motivazione contenga il 'minimo costituzionale' e sia logicamente coerente.
  • Il processo tributario è autonomo rispetto al processo penale: l'esistenza di perizie o atti penali non vincola automaticamente il giudice tributario, se non nei limiti previsti dalla legge e purché valutati nel rispetto delle regole probatorie tributarie.

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