Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1027/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto dell'Assessore dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana n. 1247/2022 del 13 dicembre 2022, recante “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e dei relativi allegati, nonché delle relative note di comunicazione e pubblicazione e degli atti alle stesse presupposti, tra cui le deliberazioni adottate dai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR certificanti i dati relativi agli anni 2015-2018 esposti nei modelli di rilevazione economica caricati sul sistema NSIS e comunicati al Ministero della Salute con nota prot. n. 66228 del 16/09/2019 e successiva nota prot. n. 80494 del 23/12/2019 e dei relativi allegati, nonché di tutti i relativi modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, in quanto occorra, delle delibere di approvazione dei bilanci regionali, e di ogni altro atto procedimentale, anche ignoto, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e ogni altra corrispondenza inerente; - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, Serie generale n. 216; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, Serie generale n. 251; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute – DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 - ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute –DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; - della circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici ed i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, di contenuto ignoto; - degli accordi sanciti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 novembre 2019 (rep. atti n. 181/CSR e 182/CSR); - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 17 marzo 2020 recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici - Individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 557”; - in quanto occorra del Decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012 recante “Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto economico" (CE) e "Stato patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, Serie generale n. 159, Supplemento ordinario n. 144 e del Decreto del Ministro della Salute del 24 maggio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019, Supplemento ordinario n. 23 di “Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica conto economico (CE), stato patrimoniale (SP), dei costi di livelli essenziali di assistenza, (LA) e conto del presidio (CP), degli enti del servizio sanitario nazionale”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati; nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19.7.2023: per l’annullamento degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio; nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente;

Giustizia amministrativa202216572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali applicativi della disciplina sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, incluso il decreto dell'Assessore alla Salute della Regione Siciliana n. 1247/2022

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali e regionali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti applicativi della disciplina sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, chiedendone l'annullamento e il risarcimento del danno. Sono stati contestati, tra gli altri, il decreto regionale di individuazione della quota di payback, i decreti ministeriali, le circolari, gli accordi Stato-Regioni e gli atti istruttori e contabili posti a fondamento della determinazione degli importi. In pendenza del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni considerati, l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, precludendo ulteriori azioni giurisdizionali connesse. Il difensore della ricorrente ha dichiarato in udienza che la società ha effettuato il versamento della somma ridotta e non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa in udienza dal difensore della ricorrente circa l'avvenuto pagamento della quota ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 e della conseguente rinuncia sostanziale alla prosecuzione del contenzioso. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure rivolte agli atti sul payback né la domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in considerazione dell'andamento del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

    Il pagamento della quota ridotta prevista dalla disposizione estingue l'obbligazione di payback relativa agli anni 2015-2018 e determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione dei giudizi instaurati contro i relativi provvedimenti.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    È richiamato quale fondamento degli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    È richiamato in relazione ai provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli importi e alle conseguenze dell'inadempimento.

  • art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023

    È richiamato dalla disciplina sopravvenuta tra le disposizioni che prevedono obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, una disciplina sopravvenuta consente di estinguere l'obbligazione sostanziale oggetto degli atti impugnati mediante il pagamento di una quota ridotta e il ricorrente effettua tale pagamento dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito delle censure di annullamento e delle domande risarcitorie connesse, se il ricorrente dichiara di non voler proseguire il giudizio e non residua un interesse concreto e attuale alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.