Ordinanza n. 435/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del decreto dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma datato 19.06.2025 (all.A) di rigetto della richiesta di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato presentata da-OMISSIS- in data 4.12.2023 a favore di -OMISSIS-., e per la condanna della Prefettura di Roma, Sportello Unico per l'Immigrazione a rilasciare a -OMISSIS-. il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, da lui richiesto con l'istanza sopra riportata al par. VI.7) previa convocazione presso la Prefettura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso o i presupposti cautelari. L'amministrazione ha comunicato di avere annullato in autotutela il provvedimento impugnato e di avere inviato un nuovo preavviso in data 15 gennaio 2026; tali determinazioni hanno fatto venir meno l'interesse alla decisione cautelare sull'atto originario. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: decreto dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma di rigetto della richiesta di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del 19 giugno 2025 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma aveva rigettato la richiesta di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato presentata in suo favore. Ha inoltre chiesto la condanna dell'amministrazione al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa convocazione presso la Prefettura. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso, né una valutazione nel merito del fumus boni iuris o del periculum in mora.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata trattata nell'ambito della disciplina delle misure cautelari collegiali; tuttavia, non è stata esaminata nel merito perché è intervenuto l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La domanda cautelare avente a oggetto un provvedimento amministrativo diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato, facendo venir meno l'interesse alla sospensione della sua efficacia.
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato e l'adozione di un nuovo preavviso non comportano, di per sé, una decisione nel merito dei motivi di illegittimità dedotti contro l'atto originario.
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