Ordinanza n. 4296/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del DM del Ministero dell'Interno del 18.02.22, notificato il 4.03.22, di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2022, notificato il 4 marzo 2022, con il quale è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudizio è stato individuato tra quelli suscettibili di definizione nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato. Il Collegio ha verificato la persistenza dell'interesse alla decisione, la compiuta istruzione della causa e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha accertato che persiste l'interesse del ricorrente alla decisione e che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato, come previsto dall'art. 46 c.p.a. Non essendo state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il Collegio ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. L'ordinanza non decide nel merito la legittimità del diniego di cittadinanza e non regola le spese.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
Il deposito del fascicolo del procedimento da parte dell'amministrazione è stato ritenuto effettuato ai fini della compiuta istruzione della causa.
artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il Collegio richiama il divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, nel contesto della calendarizzazione delle cause nelle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, verificata la persistenza dell'interesse a ricorrere, la compiuta istruzione della causa e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il collegio può trasmettere il fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento.
- La verifica della persistenza dell'interesse a ricorrere è necessaria prima della calendarizzazione della causa; ove tale interesse non persista, il giudizio può essere definito con decreto presidenziale di improcedibilità o con pronuncia collegiale in rito.
- Il deposito da parte dell'amministrazione del fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato, ai sensi dell'art. 46 c.p.a., concorre alla compiuta istruzione della causa.
Come è indicizzato
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