Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47193/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della condanna definitiva pronunciata dalla Corte d'appello di Torino (reati: artt. 110 c.p., 73, comma 1, d.P.R. 309/90). Il ricorrente deduce un unico motivo per vizio di motivazione e violazione dell'art. 630, lett. c) c.p.p., sostenendo che le dichiarazioni rese da Rita Oseghale in sede di indagini difensive (allegate all'istanza di revisione) costituiscono "prova nuova" idonea a dimostrare che la presenza dell'imputato nell'abitazione era giustificata e che ciò sarebbe incompatibile con la fondatezza dell'accusa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello di Milano abbia correttamente valutato le dichiarazioni della teste Oseghale: esse descrivevano solo lo stato d'animo e lo smarrimento dell'imputato al momento dell'irruzione, elementi soggettivi privi di valenza probatoria idonea a scalfire il quadro fattuale su cui si fondava il giudicato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nella fase preliminare di ammissibilità della revisione, il giudice deve valutare non solo l'affidabilità ma anche la persuasività e la congruenza della nuova prova nel contesto delle prove già acquisite, e se essa, se accertata, sarebbe idonea a determinare il proscioglimento ai sensi degli artt. 529, 530 e 531 c.p.p. Poiché le dichiarazioni non avevano tale capacità dimostrativa, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 630, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la revisione per la sopravvenuta scoperta di nuovi elementi di prova; la Corte ha ritenuto che i dichiarati "nova" non soddisfacevano i requisiti di affidabilità e persuasività richiesti per l'ammissione alla revisione.

  • artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 309/90

    Indicano i reati per i quali era stata pronunciata la condanna oggetto della istanza di revisione; la valutazione del nuovo elemento doveva essere comparata con il saldo probatorio di tale condanna.

  • art. 391-bis, cod. proc. pen.

    Norma che consente l'assunzione di dichiarazioni in sede di indagini difensive: la Corte ha ritenuto che la dichiarazione resa ai sensi di tale articolo fosse una valutazione soggettiva sullo stato d'animo e, dunque, priva di efficacia probatoria tale da ribaltare il giudicato.

  • artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano gli effetti della revisione e le ipotesi di proscioglimento; la Corte ha applicato questi criteri per valutare se la nuova prova potesse, concretamente, determinare il proscioglimento dell'imputato.

Massime di principio

  • La richiesta di revisione fondata su "nuove prove" richiede che tali elementi siano non solo affidabili ma anche persuasivi e congruenti rispetto al quadro probatorio già acquisito: devono avere potenzialità concrete di determinare il proscioglimento.
  • Dichiarazioni che esprimono valutazioni soggettive sullo stato emotivo dell'imputato (es. paura, smarrimento) hanno scarso valore esculpatorio se non collegate a fatti oggettivi che escludano la partecipazione al reato.
  • Nel giudizio preliminare di ammissibilità della revisione il giudice esercita un controllo limitato ma sostanziale: può valutare astrattamente la capacità dimostrativa dei "nova" senza però entrare nel merito con approfondimenti tipici del giudizio di revisione.
  • Il ricorrente deve indicare esplicitamente in che modo la nuova prova, se accertata, ribalterebbe il giudizio di colpevolezza ai sensi degli artt. 529-531 c.p.p.; formulazioni generiche o affermazioni non specifiche sono destinate all'inammissibilità.
  • Esiste il rischio di sanzioni (spese processuali e pagamento a favore della Cassa delle ammende) in caso di ricorso per revisione dichiarato inammissibile; ciò impone cautela nella presentazione di istanze non adeguatamente fondate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.