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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35665/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 19/07/2022 che ha rigettato la richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena residua (1 anno e 4 giorni) per i reati di atti persecutori e violazione di domicilio, e ha invece ammesso il ricorrente alla detenzione domiciliare. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge per aver valorizzato fraintendendo eccessivamente alcune frasi estrapolate dalle dichiarazioni rese nei procedimenti post-condenna, invece di considerare gli elementi positivi relativi all'inserimento familiare e lavorativo; (ii) vizio di motivazione perché gli approfondimenti investigativi avrebbero dimostrato l'inattendibilità e la tendenza provocatoria della persona offesa (Giulia Pantaleo), nonché il contesto delle segnalazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure, confermando che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente valutato, ai fini del giudizio prognostico sull'affidamento in prova, la condotta post-reato del condannato: comportamenti invadenti e assillanti verso la persona offesa, indicatori di un "attaccamento morboso" che, pur non sfociando in atti apertamente illeciti, rendono non sufficientemente positiva la prognosi di rieducazione nel contesto di una misura alternativa ampia. La scelta motivata della detenzione domiciliare è stata ritenuta congrua poiché assicura intenso controllo e favorisce, al contempo, il reinserimento lavorativo e il percorso trattamentale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in 3.000,00 euro ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47

    L'art. 47 disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione e condiziona l'ammissione a un convincimento prognostico positivo circa la rieducazione e la prevenzione del rischio di recidiva, valutando anche la condotta successiva al fatto-reato.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 commi 2 e 3

    I commi richiamati sottolineano che l'affidamento va valutato con riferimento all'osservazione della personalità ed all'evoluzione post-fatto; il giudice deve accertare che, con le prescrizioni opportune, la misura contribuisca alla rieducazione e prevenga la commissione di nuovi reati.

  • art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    Richiamato quale riferimento ai limiti di pena e alle diverse ipotesi di ammissibilità delle misure alternative; se il presupposto di emenda non è riscontrato, il condannato può comunque essere ammesso alla detenzione domiciliare, purché sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione; comporta l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale il giudice deve valutare non solo la natura del reato e i precedenti, ma soprattutto la condotta successiva al fatto-reato: comportamenti posteriori che evidenziano persistenza di atteggiamenti a rischio possono ostare all'ammissione.
  • La disponibilità di un domicilio idoneo e l'esistenza di attività lavorativa e sostegni familiari sono elementi positivi ma non determinanti in assoluto: se la prognosi di rieducazione non è ritenuta sufficientemente favorevole, il giudice può optare per misure meno permissive (es. detenzione domiciliare).
  • La valutazione dell'attendibilità della persona offesa o di terzi è rilevante, ma non invalida la decisione se i fatti e gli atteggiamenti del ricorrente, anche quando descritti in modo parziale, mostrano un comportamento incompatibile con una prognosi positiva.
  • Le decisioni sulla scelta tra misure alternative rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizi logici o carenze motivazionali. Una motivazione coerente e ancorata a elementi acquisiti rende difficoltosa la censura in sede di legittimità.
  • In presenza di prove o indizi di comportamenti "invadenti" o di attaccamento morboso verso la vittima, il giudice può legittimamente ritenere necessario un regime più controllato per prevenire la recidiva, anche per pene di breve durata.

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