Cassazione Penale, Sentenza n. 32871/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) in relazione al reato di furto aggravato (art. 624 e art. 625, comma 1, n. 7 c.p.). Il Procuratore Generale ha censurato l'erronea applicazione dell'istituto dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità, rilevando che il Tribunale non ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 (aggravante ad effetto speciale) e che, pertanto, il limite massimo della pena eccede il termine previsto per l'applicazione dell'art. 131-bis (pena detentiva massima non superiore a cinque anni).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore Generale: ha ritenuto che il Tribunale non abbia escluso l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 e che tale aggravante sia "ad effetto speciale", comportando un aumento della pena oltre il terzo e determinando un massimale superiore a cinque anni (reclusione da due a sei anni). Alla luce dell'art. 131-bis, comma 4, l'istituto della non punibilità per particolare tenuità non poteva essere applicato. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
L'istituto dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità può applicarsi solo se la pena detentiva massima del reato non è superiore a cinque anni; il comma 4 esclude in generale la valutazione delle circostanze salvo quelle che determinano una pena di specie diversa o hanno effetto speciale, le quali devono essere computate ai fini del massimale.
art. 624 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di furto (riferimento alla fattispecie principale contestata); va valutata insieme alle aggravanti di cui all'art. 625 per determinare la specie del reato e il massimale della pena.
art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Aggravante applicata al furto (es.: furto commesso in esercizi commerciali/supermercato); qualificata come aggravante "ad effetto speciale", poiché comporta un aumento della pena in misura superiore a un terzo e quindi può far superstare il massimale oltre i limiti previsti per l'applicazione dell'art. 131-bis.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 9157 del 31/01/2018, Rv. 272190
Precisa che le aggravanti di cui all'art. 625 sono da qualificarsi come aggravanti ad effetto speciale, producendo un aumento della pena superiore a un terzo e incidendo sul massimale rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis.
Massime di principio
- L'art. 131-bis (esclusione della punibilità per particolare tenuità) non può essere applicato se, considerata la fattispecie nella sua specie (ossia includendo aggravanti ad effetto speciale), la pena detentiva massima è superiore a cinque anni.
- Il giudice che intenda applicare l'art. 131-bis deve verificare e, se necessario, dichiarare l'esclusione o l'insussistenza delle aggravanti rilevanti che modificano la specie del reato; in mancanza di tale accertamento l'applicazione può essere impugnata dal pubblico ministero.
- Le aggravanti "ad effetto speciale" (che aumentano la pena oltre un terzo) vanno considerate ai fini della determinazione del massimale e possono escludere l'operatività di istituti premiali o sostitutivi come l'art. 131-bis.
- In caso di dubbio sull'effetto delle circostanze sulla specie del reato, la soluzione è la valutazione in sede di legittimità: la Corte di Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo giudizio quando il giudice di merito non abbia adeguatamente motivato sull'esistenza o meno delle aggravanti.
- Per progettare una difesa in situazioni analoghe, è cruciale accertare se le aggravanti contestate siano state concretamente ritenute dal giudice e, se sussistenti, valutare l'incidenza sul massimale della pena prima di invocare misure di non punibilità per tenuità del fatto.
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