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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26610/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parti private)

La controversia

La controversia nasce da un acquisto immobiliare concluso sulla base di un preliminare sottoscritto dal padre, che si era impegnato a stipulare il definitivo per persona da nominare. Prima del rogito, i tre fratelli avevano sottoscritto una scrittura privata con cui, per "ragioni esclusivamente fiscali", il bene sarebbe stato intestato soltanto a uno di loro, ma dovesse considerarsi di proprietà comune in quote uguali, con riparto pro quota delle spese e dei proventi. I due fratelli non intestatari hanno chiesto l'accertamento dell'autenticità e dell'efficacia di tale accordo, sostenendo che l'intestatario avesse poi di fatto trattenuto l'immobile in via esclusiva. La Corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda; contro tale decisione i ricorrenti hanno proposto sei motivi: 1) violazione dell'art. 101 c.p.c. per avere la Corte d'appello riqualificato il rapporto come interposizione fittizia senza contraddittorio; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia ed extrapetizione, avendo la Corte attribuito alla scrittura un riferimento a finalità di elusione fiscale e coinvolto il padre come fiduciante; 3) e 4) violazione degli artt. 112 c.p.c., 1322 e 1414 c.c., perché la Corte avrebbe erroneamente assorbito il nucleo dell'appello e qualificato la fattispecie come interposizione fittizia anziché reale, trascurando il contenuto della scrittura e l'autonomia contrattuale delle parti; 5) omessa pronuncia sulle spese; 6) violazione dell'art. 91 c.p.c. per l'erronea applicazione del principio di soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ha accolto il terzo e il quarto motivo, ha dichiarato assorbito il quinto e inammissibile il sesto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia partendo dal contenuto letterale della scrittura privata del 24 marzo 1999 e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha ritenuto corretta la possibilità del giudice d'appello di riqualificare i fatti senza necessità di previa instaurazione del contraddittorio solo per il mutamento di qualificazione giuridica, ma ha censurato la Corte territoriale perché aveva attribuito alla scrittura un contenuto non emergente dal testo, introducendo la finalità di elusione fiscale e la figura dell'interposizione fittizia, così travalicando i limiti del devoluto e omettendo di considerare il dato letterale decisivo.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    non è violato quando il giudice si limita a dare una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti; il contraddittorio preventivo è richiesto per questioni rilevate d'ufficio non già dibattute in causa.

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di decidere nei limiti del devoluto e senza introdurre questioni o fatti non dedotti; la Corte d'appello ha ecceduto tali limiti attribuendo alla scrittura un contenuto non risultante dal testo.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato in relazione all'autonomia contrattuale delle parti e alla necessità di considerare l'accordo secondo il suo effettivo contenuto.

  • art. 1414 c.c.

    richiamato per la disciplina della simulazione, rispetto alla quale la Corte di merito avrebbe dovuto verificare il contenuto effettivo della scrittura senza sostituirvi una ricostruzione non desumibile dal documento.

  • art. 91 c.p.c.

    la censura sulle spese era formulata come conseguenza dell'ipotizzato accoglimento della domanda; essendo tale premessa inesistente, il motivo è stato dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello può sempre riqualificare giuridicamente i fatti già allegati dalle parti in base al principio iura novit curia, senza necessità di attivare il contraddittorio ex art. 101 c.p.c., purché non introduca un tema nuovo non emerso nel processo.
  • Vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice attribuisce alla scrittura privata o agli atti di causa un contenuto diverso da quello letterale e dagli elementi effettivamente dedotti dalle parti, introducendo una ricostruzione non devoluta.
  • In materia di accordi fiduciari o di interposizione, la ricostruzione della volontà negoziale deve partire dal testo dell'accordo e dai fatti allegati; il giudice non può sostituire alla pattuizione risultante dal documento una qualificazione fondata su presupposti non dimostrati o non emergenti.
  • Le censure sulle spese di lite sono inammissibili quando sono costruite su una premessa logica ipotetica non corrispondente alla decisione effettivamente impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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