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Sentenza

Sentenza n. 4904/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento - previa tutela cautelare - -DEL DINIEGO DI VISTO TURISTICO.

Giustizia amministrativa202514207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di una valida procura speciale alle liti. La decisione è stata assunta senza esaminare nel merito la legittimità del diniego di visto turistico, né la domanda cautelare. Le spese processuali sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto turistico

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto turistico, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato dubbi sull'ammissibilità del ricorso, notificato il 22 ottobre 2025 e depositato il 29 novembre 2025, per la mancanza di una tempestiva procura speciale alle liti legalizzata nelle forme prescritte, secondo i criteri enunciati dalla sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Ai sensi dell'art. 73 c.p.a., alle parti è stato assegnato un termine di trenta giorni per depositare memorie sulla questione; tuttavia, alla successiva camera di consiglio del 10 marzo 2026 nulla risultava depositato al riguardo.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    Il Collegio lo ha applicato assegnando alle parti un termine di trenta giorni per presentare memorie sulla questione rilevata d'ufficio relativa all'ammissibilità del ricorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La mancanza di una tempestiva procura speciale alle liti, legalizzata nelle forme prescritte, determina l'inammissibilità del ricorso amministrativo quando non risulti integrata una valida rappresentanza processuale secondo i requisiti applicabili.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità dopo il passaggio in decisione, deve consentire alle parti di interloquire sulla questione mediante il termine previsto dall'art. 73 c.p.a.; l'assenza di memorie non impedisce la successiva declaratoria di inammissibilità, se il vizio risulta confermato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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