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Sentenza

Sentenza del 22/01/2015 n. 470 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRAP - Assenza di spese per lavoro dipendente ed assimilato - Autonoma organizzazione - Non sussiste - Diniego al rimborso - Illegittimità - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il diniego di rimborso è stato ritenuto illegittimo. La sentenza ha affermato che, quando l’attività professionale è imperniata esclusivamente sul lavoro personale del professionista e non presenta un’autonoma organizzazione rilevante, non sussiste il presupposto dell’IRAP. Ne consegue il diritto del contribuente al rimborso dell’imposta indebitamente versata, nei limiti accertati nel giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato il diniego di rimborso dell’IRAP, sostenendo che la propria attività professionale era svolta esclusivamente mediante la propria opera personale, senza dipendenti o collaboratori assimilati e senza una struttura autonomamente organizzata. Mancava quindi il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione richiesto per l’applicazione dell’imposta.

Norme richiamate

  • Articolo 2 del decreto legislativo n. 446/1997

    esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione di beni ovvero alla prestazione di servizi

    La norma individua nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata il presupposto dell’IRAP. Se l’attività professionale è svolta prevalentemente o esclusivamente con il lavoro personale del contribuente, in assenza di una struttura organizzativa autonoma, il presupposto non sussiste.

Massime di principio

  • Il professionista che svolge l’attività esclusivamente o prevalentemente con il proprio lavoro personale, senza dipendenti e senza una struttura organizzativa significativa, può contestare l’assoggettamento all’IRAP per mancanza di autonoma organizzazione.
  • La sola titolarità di uno studio o il sostenimento di costi professionali non dimostra automaticamente l’esistenza dell’autonoma organizzazione: occorre valutare concretamente entità, natura e ruolo dei beni e dei servizi impiegati.
  • L’assenza di spese per lavoro dipendente o assimilato costituisce un elemento rilevante a favore dell’assenza del presupposto IRAP, anche se deve essere valutata insieme agli altri elementi dell’attività.
  • In caso di IRAP versata in assenza di autonoma organizzazione, il contribuente può chiedere il rimborso, purché dimostri i presupposti e rispetti i termini e le modalità previsti dalla normativa tributaria.

Testo integrale

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