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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29409/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di ruolo reso esecutivo per due avvisi di accertamento riferiti ai periodi d'imposta 2006 e 2007, relativi a IRAP e IVA. Ha dedotto: (i) la mancata ricezione, in primo grado, dell'avviso di fissazione della prima udienza di trattazione e la conseguente nullità della sentenza di primo grado; (ii) la nullità/invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento eseguita ex art. 140 c.p.c., sostenendo che la raccomandata informativa recante l'avviso di compiuta giacenza fosse priva di elementi essenziali per provarne la regolarità (data di invio, ufficio postale, decorso del termine di giacenza, numero seriale, timbro); (iii) l'inapplicabilità della sanzione di cui all'art. 13 d.lgs. n. 471/1997, perché riferita al tardivo o omesso pagamento di tributi risultanti da dichiarazione e non alla notifica di una cartella di pagamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la mancata ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza non integra una nullità che imponga la rimessione al primo giudice: il giudice di appello deve decidere nel merito. Ha accolto invece il secondo motivo, affermando che, in caso di notificazione ex art. 140 c.p.c., la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa/CAD, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione. Poiché la Corte territoriale si era limitata a un generico richiamo alla documentazione, senza verificare compiutamente la completezza dell'avviso di ricevimento, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame sul punto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non risultando la riproposizione in appello della questione relativa alla sanzione. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di fatto decisivo

    La censura è stata utilizzata per dedurre l'omesso esame di questioni/fatti decisivi, ma la Corte ha distinto il vizio di omessa pronuncia dal vizio di omesso esame del fatto decisivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione dell'art. 140 cod. proc. civ.

    La doglianza è stata ritenuta ammissibile e fondata perché la corretta applicazione dell'art. 140 c.p.c. richiede la verifica della prova del procedimento notificatorio.

  • art. 140 c.p.c.

    Per la notificazione in caso di assenza del destinatario, la prova del perfezionamento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa/CAD; non basta la sola prova della spedizione.

  • art. 31 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità prospettata per il primo grado.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità prospettata per il primo grado.

  • art. 59, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le nullità che comportano la rimessione al primo giudice sono di natura eccezionale; al di fuori di tali ipotesi il giudice d'appello deve decidere nel merito.

  • artt. 24 e 111, secondo comma, Cost.

    Richiamati in chiave costituzionalmente orientata per affermare l'esigenza di prova effettiva del perfezionamento della notifica.

  • art. 8 l. n. 890/1982

    È richiamato quale base normativa della comunicazione di avvenuto deposito e della relativa prova notificatoria.

  • Cass., Sez. U., 15 aprile 2021, n. 10012

    Le Sezioni Unite sono richiamate per il principio secondo cui la prova del perfezionamento della notifica, quando non vi sia consegna al destinatario, si dà solo producendo l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.

  • art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    La questione della sua applicabilità è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità; la Corte non ha quindi affermato un principio di merito sulla norma.

  • art. 29, lett. a), d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    Richiamato dal ricorrente come base della dedotta inapplicabilità della sanzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la mancata ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza in primo grado non integra, di regola, una nullità che imponga la rimessione al giudice di primo grado; il giudice di appello deve decidere nel merito salvo le ipotesi eccezionali previste dall'art. 59 d.lgs. n. 546/1992.
  • In tema di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e tramite raccomandata informativa/CAD, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, non essendo sufficiente la mera prova della spedizione.
  • L'atto che costituisce momento strutturale del procedimento notificatorio deve essere verificato nella sua completezza documentale; un generico richiamo alla documentazione non basta a dimostrare la regolarità della notifica.
  • La censura di legittimità su una questione non risulta ammissibile se non è specificamente dimostrata la sua riproposizione nei gradi di merito, mediante trascrizione o allegazione degli atti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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